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Concordato preventivo procedura e documenti

Qualora un imprenditore rispetti tutti i requisiti di legge e intenda accedere alla procedura del concordato preventivo, presenta il suo piano di risanamento presso il tribunale. Va segnalato che l’istanza puಠpartire esclusivamente da lui: nessun altro soggetto èabilitato a proporre la procedura.

Il tribunale di competenza èquello nella cui circoscrizione ricade la sede principale dell’azienda, dove cioèsi svolge l’attività  di direzione (e che non coincide necessariamente con la sede legale). Eventuali spostamenti della sede principale nell’ultimo anno non hanno perಠrilievo.


Alla domanda di ammissione non deve essere allegato solo il piano di risanamento ma anche altri documenti: una relazione contabile il pi๠possibile aggiornata sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’azienda; l’elenco completo e aggiornato dei creditori, con l’indicazione per ciascuno di essi dell’entità  e della natura dei debiti; l’elenco completo dei titolari di altri eventuali diritti reali sui beni dell’azienda; analoghi elenchi e relazioni riferiti al patrimonio personale degli eventuali soci illimitatamente responsabili, qualora l’azienda sia una società .

Inoltre, il piano di risanamento deve essere accompagnato da un’attestazione firmata da un professionista abilitato che ne certifichi la fattibilità . Questo non significa un’improbabile assicurazione preventiva che gli obiettivi del piano saranno indefettibilmente raggiunti, ma quantomeno il riconoscimento che esso èfondato e presenta ragionevoli possibilità  di riuscita.


I professionisti abilitati ad eseguire tale attestazione sono gli iscritti agli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonchè le associazioni e società  professionali i cui soci presentino tali requisiti, o ancora coloro che abbiano significative esperienze di amministrazione di società  per azioni.

Inoltre, il professionista non deve trovarsi in conflitto di interessi (per parentela, essere a sua volta creditore…) nè aver subito provvedimenti di fallimento, interdizione o inabilitazione negli ultimi dieci anni.