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Modello Eas: giovedଠ31 marzo èl’ultimo giorno utile per l’invio

A che serve il modello Eas? Devono compilarlo tutti? La risposta alla seconda domanda ènegativa, si tratta infatti di un modello riservato agli enti no profit per la comunicazione delle variazioni dei dati fiscali al fine ci continuare a beneficiare di quote e contributi associativi. 

Siccome si parla di obbligo, a parte i dati generali, èbene specificare anche chi non deve ripresentare il modello. L’obbligo dunque non sussiste se oggetto di modifica sono:

31-marzo

  • i proventi per attività  di sponsorizzazione o pubblicità  (n. 20 del modello)
  • i messaggi pubblicitari (n. 21 del modello)
  • l’ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello)
  • il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello)
  • l’ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello)
  • l’ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello)
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n. 33 del modello).
    Inoltre, in caso di variazione delle informazioni contenute nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale”, non va presentato un nuovo Eas, dal momento che, in tali circostanze, già  sussiste uno specifico obbligo di comunicazione tramite appositi modelli.

Sono dispensati dall’adempimento:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività  commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995 – ad esempio, attività  di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, attività  di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili, iniziative occasionali di solidarietà )
  • i patronati che non svolgono, al posto delle associazioni sindacali promotrici, le attività  istituzionali proprie di queste ultime
  • le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
  • le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività  commerciale
  • le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione).