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Indennità  di malattia del dirigente aziendale

In caso di malattia dei dirigenti di azienda si applica la stessa norma prevista per i lavoratori dipendenti, ossia l’articolo 2110 del codice civile, che prevede in caso di malattia il diritto alla retribuzione o a un’indennità  nella misura e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità .

Lo stesso articolo, inoltre, prevede che l’imprenditore, una volta decorso il periodo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, puಠrecedere dal contratto.


I due principali contratti collettivi che riguardano i dirigenti, ossia relativi al settore commerciale e industriale, prevedono che il dirigente che ha superato il periodo di prova e che si assenta dal servizio per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per dodici mesi, periodo durante il quale deve essergli corrisposta l’integrale retribuzione.

La principale differenza rispetto ai lavoratori dipendenti èche nel caso del dirigente d’azienda l’indennità  viene interamente corrisposta dall’azienda, in quanto si tratta di una categoria di lavoratori non indennizzabile dall’Inps o da altro istituto previdenziale.

Nel caso in cui la malattia si protrae per un periodo superiore ai 12 mesi il lavoratore ha diritto ad un periodo di aspettativa della durata di sei mesi, durante il quale non ha diritto a ricevere alcuna retribuzione da parte del datore di lavoro, anche se nel settore del commercio la decisione a riguardo èrimessa al datore di lavoro, che puಠscegliere sia di non corrispondere alcuna retribuzione sia di corrisponderne solo una parte.

Se la malattia si protrae ulteriormente il datore di lavoro puಠprocedere al licenziamento, corrispondendo al datore di lavoro il trattamento di fine rapporto e l’indennità  di mancato preavviso.