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Liquidazione e imposte indirette

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Al contrario di quanto avviene per le imposte sui redditi e per l’IRAP, la messa in liquidazione di un’impresa non comporta grandi sconquassi dal punto di vista dell’IVA.

Il periodo d’imposta, infatti, non èassolutamente spezzato a metà  nel periodo di avvio della liquidazione ma continuerà  a coincidere con l’anno solare, cosଠcome le annualità  successive fino all’ultima.

Restano fermi, dunque, gli obblighi annuali di dichiarazione IVA e di comunicazione dati senza alcuna particolarità .


Ma soprattutto, rimangono fermi gli obblighi quotidiani: occorrerà  dunque continuare ad emettere fattura, ricevuta o scontrino per ogni operazione e conservare le fatture d’acquisto; e occorrerà  ottemperare, inoltre, agli ordinari obblighi di registrazione, liquidazione nonchè di versamento dell’acconto di dicembre.

L’unico adempimento cui ricordarsi èdi stampo formale: al momento dell’avvio della liquidazione, occorrerà  (entro trenta giorni) presenterà  la denuncia di variazione dati, cosଠcome in occasione dell’estinzione occorrerà  dichiarare all’ufficio IVA la cessazione dell’attività .


Se in occasione dell’ultima dichiarazione emergesse un credito IVA, esso rimane all’imprenditore in caso di ditta individuale ed èripartito pro-quota fra i soci in caso di società  di persone: essi potranno chiederlo a rimborso o conservarlo per compensare successivi debiti d’imposta. In caso di società  di capitali, invece, la sua riscossione èuno degli ultimi compiti del liquidatore prima dell’estinzione dell’ente.

La delibera di messa in liquidazione della società  èpoi soggetta a registrazione entro venti giorni, e sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro, mentre le singole assegnazioni di beni ai soci in occasione della ripartizione dell’attivo sono imponibili anch’esse in misura fissa oppure in proporzione al valore dei beni a seconda della tipologia.

Norme analoghe, infine, si applicano per le imposte ipotecarie e catastali quando si verifichino i rispettivi presupposti.