
A fronte di quanto previsto da tale provvedimento, dunque, a giugno 2013 numerose famiglie italiane non dovranno provvedere al pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica sull’abitazione principale.

A fronte di quanto previsto da tale provvedimento, dunque, a giugno 2013 numerose famiglie italiane non dovranno provvedere al pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica sull’abitazione principale.

I codici tributo sono diversi a seconda del modulo che il contribuente deve utilizzare per effettuare il pagamento. In particolare, qualora il versamento debba essere effettuato con modello F24, il codice da utilizzare è3925 per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% e 3930 per l’eventuale incremento deciso dal comune in cui èsituato l’immobile.

Per quanto riguarda l’ammontare della tassa, questa dipende dalla lunghezza dello scafo e deve essere versata in relazione al periodo compreso tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013. Per i contratti di durata inferiore al periodo che va dall’1 maggio al 30 aprile, invece, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno precedente l’inizio del periodo di durata del contratto.

Tale soggetto, inoltre, èl’unico obbligato ad effettuare il pagamento del bollo auto, in quanto come affermato dalla Ctp Perugia con la sentenza n. 175/2/13, depositata lo scorso 30 aprile, non c’ènessuna responsabilità solidale con la società che concede il veicolo di sua proprietà in locazione finanziaria.

In forza di tale decreto, dunque, i proprietari di immobili il prossimo mese non saranno obbligati al versamento dell’imposta municipale, tuttavia come sopra anticipato si tratta solo di una sospensione temporanea e non di una cancellazione definitiva dell’imposta, che quindi continuerà ad esistere.

In particolare, nelle istruzioni allegate al prototipo di regolamento Tares, viene indicato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Prima dell’intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali delle imprese erano soggette a tassazione in virt๠di quanto previsto dal decreto Salva Italia 201/2011, che dal 2013 ha istituito il nuovo regime di prelievo sui rifiuti esonerando al contempo dal pagamento solo le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e quelle condominiali.

Tale obbligo deriva dal fatto che la modificazione dell’accordo, determinando la riduzione della base imponibile, non comporta alcun obbligo di registrazione, semplicemente serve a dare a tale modifica data certa nei confronti di soggetti terzi. In quest’ottica, dunque, l’imposta di registro èda considerare come una sorta di corrispettivo per un servizio che viene chiesto volontariamente all’Agenzia delle Entrate.

La normativa di riferimento èl’articolo 8 del Dlg 23/2011, in base al quale gli immobili soggetti all’imposta municipale unica, se non locati, non devono assolvere l’Irpef sulla rendita fondiaria. Al riguardo viene inoltre ricordato che tale agevolazione, di cui èpossibile usufruire per la prima volta con il modello Unico 2013, èriservata soltanto alle persone fisiche e alle società semplici.

Per contro, non sono tenute al versamento le società di capitali già dichiarate fallite, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili, le società cooperative e le società di mutua assicurazione. Per quanto riguarda il 2013, il 16 marzo cade di sabato per cui il termine ultimo per il versamento slitta a lunedଠ18 marzo.

L’atto di rinuncia all’eredità , infatti, rientra tra gli atti che non hanno contenuto patrimoniale e, pertanto, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, èsoggetto a registrazione e alla conseguente tassazione mediante applicazione di un’unica imposta fissa di registro nella misura di 168 euro.

Una volta effettuato il pagamento, al contribuente viene attribuito un numero di abbonamento speciale e l’ufficio competente provvederà ad inviagli ogni anno apposito bollettino postale precompilato.

L’importo da versare a titolo di canone Rai speciale varia di anno in anno e dipende dal tipo di attività in relazione alla quale sorge l’obbligo di pagamento (si veda “categorie canone Rai speciale“).

Per quanto riguarda gli importi per il 2013, come per gli anni precedenti occorre distinguere a seconda della categoria in cui rientra l’attività in virt๠della quale si èobbligati a pagare il canone stesso (per maggiori informazioni si veda “Categorie canone Rai speciale“).

In quest’ultimo caso le attività per le quali deve essere pagato il canone Rai speciale vengono suddivise in categorie, ovvero: