La nuova tassa sui rifiuti non sarà applicata alle aree scoperte di attività commerciali e industriali. A stabilirlo...

Prima dell’intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali delle imprese erano soggette a tassazione in virtù di quanto previsto dal decreto Salva Italia 201/2011, che dal 2013 ha istituito il nuovo regime di prelievo sui rifiuti esonerando al contempo dal pagamento solo le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e quelle condominiali.
In virtù di tale previsioni normativa, dunque, per i soggetti che svolgono attività commerciali e industriali si configurava un notevole aumento della tassazione, ipotesi per fortuna scongiurata dal decreto legge 35/2013.
Al riguardo si ricorda che per area accessoria o pertinenziale si intende quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un’area di accesso ai fabbricati. Il presupposto dell’esclusione dal pagamento del tributo è infatti è la mera inidoneità delle aree scoperte a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Per tale motivo, rimangono soggette integralmente al pagamento della Tares tutte le aree scoperte utilizzate nell’ambito di attività economiche e produttive che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste infatti una presunzione di produzione di rifiuti che determina l’obbligo di pagamento della Tares.