L’assunzione di un giovane lavoratore mediante un contratto di apprendistato comporta per il datore di lavoro dei benefici a livello previdenziale ed assistenziale.
Per quanto riguarda i benefici contributivi un’importante novità èstata introdotta dalla legge n. 296/2006, che ha eliminato il criterio della contribuzione fissa sostituendolo con quello che prevede il calcolo della contribuzione in percentuale alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
La possibilità concessa al datore di lavoro di irrogare delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti èsubordinata alla predisposizione di un codice disciplinare e alla sua pubblicizzazione.
La pubblicizzazione deve avvenire mediane l’affissione in un luogo in cui sia ben visibile a tutti i lavoratori, mentre sul fronte della predisposizione occorre seguire alcune regole ben precise.
In caso di ritardo nel pagamento dello stipendio, il datore di lavoro èobbligato a versare i contributi senza possibilità di rivalersi nei confronti del dipendente.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19790 del 28 settembre 2011, con la quale èstato accolto il ricorso presentato da una dipendente nei confronti del suo ex datore di lavoro per il mancato pagamento da parte di quest’ultimo delle ritenute previdenziali e fiscali.
La legge prevede che, salvo alcune eccezioni espressamente previste, il datore di lavoro puಠassumere un dipendente con contratto a tempo determinatosolo in caso di determinate esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Inoltre èsempre obbligato ad indicare nel contratto i motivi per i quali èstato apposto un termine alla durata del rapporto lavorativo.
A prescindere da questi obblighi, esistono delle specifiche ipotesi in cui la legge prevede il divieto di stipulare un contratto a termine, anche in presenza delle suddette esigenze.
La legge prevede che la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato solo in presenza di determinare circostanze espressamente previste dalla legge (art. 1, co. 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) o dal contratto collettivo nazionale di riferimento, cosଠcome pure la legge prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di indicare sempre la motivazione per la quale èstato apposto un termine al contratto.
La stessa legge prevede perಠdelle eccezioni che consentono di stipulare un contratto a tempo determinato anche senza che sussistano specifiche ragioni tecniche, organizzative o sostitutive e senza la necessità che tali motivazioni vengano indicate nel contratto.
Gli assegni familiari altro non sono che contributi economici che vengono corrisposti periodicamente al lavoratore dipendente che ne abbia fatto esplicita richiesta e che risulti essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge in termini di numero dei componenti del nucleo familiare e di reddito.
Il diritto del lavoratore agli assegni familiari si prescrive in cinque anni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce l’assegno familiare spettante.
L’art. 2103 del codice civile stabilisce l’illegittimità del demansionamento affermando che il lavoratore non puಠessere adibito a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle per le quali èstato assunto.
Nel caso in cui il datore di lavoro agisca in violazione di tale norma, dunque, il lavoratore èlegittimato ad intraprendere un’azione legale finalizzata ad ottenere un risarcimento del danno subito. Tale risarcimento, tuttavia, come stabilito dalla sentenza n. 19413 emessa dalla Corte di Cassazione in data 23 settembre 2011, puಠessere non solo di natura patrimoniale ma anche di natura non patrimoniale.
Lo sciopero delle mansioni èuna fattispecie diversa da quella dello sciopero disciplinata dall’art.40 dello Statuto dei lavoratori. Quest’ultima, infatti, riguarda il diritto di sciopero riconosciuto a favore dei lavoratori e consistente nella mancata esecuzione della prestazione lavorativa e della conseguente perdita della retribuzione spettante.
Cosa ben diversa èinvece lo sciopero delle mansioni in quanto in questo caso il lavoratore non si rifiuta di compiere la sua prestazione lavorativa esercitando il diritto di sciopero, al contrario il suo rifiuto consiste nel non voler eseguire uno o pi๠compiti che ètenuto a svolgere.
Con l’interpello n. 39 del 21 settembre 2011 il Ministero del Lavoro ha ribadito, sulla base di un’espressa ammissione della Corte Costituzionale, la legittimità del patto di demansionamento tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre che rientra al lavoro prima del compimento di un anno di vita del bambino, fermo restando la necessità che tale demansionamento sia dettato da un contesto aziendale che per motivi inerenti all’organizzazione, alla produzione o ad un piano di riduzione dei costi non offra delle alternative diverse all’ipotesi del demansionamento e capaci allo stesso modo di garantire alla lavoratrice la conservazione del posto di lavoro.
Gli assegni familiari sono dei contributi a sostegno del reddito che spettano ai lavoratori con un nucleo familiare composto da pi๠persone e il cui reddito non sia superiore a determinate soglie prestabilite.
Oltre che in presenza di figli minorenni, gli assegni familiari spettano al lavoratore dipendente in possesso dei requisiti reddituali richiesti anche quando continuano a far parte del suo nucleo familiare uno o pi๠figli che hanno compiuto la maggiore età , anche se in questo caso la possibilità di chiedere e di ottenere gli assegni familiari èsubordinata a determinate condizioni.
Tra le novità riguardanti lavoratori e datori di lavoro introdotte dal nuovo testo della manovra finanziaria 2011 figura anche quella prevista dall’art.11 del decreto legislativo 138/2011, che prevede la possibilità di svolgere tirocini solo per i laureati o diplomati da non pi๠di un anno e per un periodo non superiore ai sei mesi.
L’obiettivo della norma èquello di contrastare l’abuso da parte delle aziende dei cosiddetti tirocini formativi e di orientamento non curriculari, ossia quelli non collegati a istituti universitari o a programmi che prevedono un avvicendamento di studio e lavoro.
I donatori di sangue e di midollo osseo hanno diritto ad astenersi dal lavoro rispettivamente per l’intera giornata in cui effettuano la donazione di sangue e per le giornate necessarie ad effettuare il prelievo di midollo osseo, nonchè per quelle successive alla donazione di midollo osseo e che, in base a quanto stabilito dal certificato rilasciato dal medico competente, sono necessarie a consentire al lavoratore di ripristinare il suo stato fisico.
Durante questi giornate di astensione dal lavoro al lavoratore viene corrisposta a carico dell’Inpsla normale retribuzione che avrebbe ricevuto se avesse prestato normalmente la sua attività lavorativa.
Come diventare operatore socio sanitario? Ebbene, la risposta in Toscana ce la fornisce l’Amministrazione regionale che, a valere sul biennio 2011-2012, ha attivato ben 25 corsi con la finalità di formare proprio gli “OSS”, ovverosia gli operatori socio sanitari. Presso le Asl della Regione Toscana, ci sono a disposizione ben 750 posti, con il 70% di questi che sono comunque riservati a lavoratori che sono già dipendenti delle Asl, ma che hanno delle qualifiche minori.
In questo modo l’Amministrazione regionale, a fronte di una quota del 30% di nuovi operatori socio sanitari, punta nello stesso tempo ad una riqualificazione del personale già occupato con qualifica quale ad esempio quella di addetto all’assistenza di base, oppure di operatore socio assistenziale.
A favore delle piccole e medie imprese della Regione Lombardia, attraverso un Bando che scade il 15 ottobre del 2011, ci sono complessivamente ben cinque milioni di euro per andare a finanziare per i dipendenti i progetti di conciliazione dei tempi di vita con quelli del lavoro.
Possono presentare la domanda, visionabile e scaricabile dal sito Internet della Regione Lombardia, ma anche da quello del Comune di Milano, le PMI regolarmente iscritte al Registro Imprese, e che sono allo stesso modo in regola con il pagamento dei diritti camerali della Camera di Commercio di appartenenza. Occorre inoltre avere la sede legale ed operativa sul territorio della Regione Lombardia, ed essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali ai fini Inps ed Inail.
Via libera, nella Regione Piemonte, all’assunzione di oltre seicento persone nella scuola tra docenti e personale Ata, ovverosia dipendenti nel ramo ausiliare, tecnico ed amministrativo. Queste nuove opportunità di lavoro nella scuola, in particolare, vanno ad interessare sul territorio della Regione Piemonte quelle scuole che si trovano in aree disagiate e quelle di montagna.
Il tutto con il fine di garantire adeguato sostegno agli studenti diversamente abili. Rispetto allo scorso anno le assunzioni sono aumentate di quasi duecento unità grazie ad uno specifico accordo che l’Amministrazione regionale ha siglato con l’Inps, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale; il tutto a fronte, ai fini dell’assunzione di docenti e personale Ata, della priorità che èstata data a coloro che risultano essere iscritti negli ultimi tre anni nelle apposite graduatorie regionali.
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