Il Garante per la privacy ha sancito il divieto di sistemi di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti.
A fronte di tale divieto, dunque, una società èstata costretta a spegnere un impianto posto in un call center e composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l’audio all’interno del locale dove erano collocate le postazioni dei dipendenti.
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale avrebbe finalmente reso pubblicamente noto il numero dei lavoratori italiani esodati che, nel periodo di tempo compreso tra l’inizio del 2013 e la fine del 2014, dovrebbero maturare i requisiti necessari al pensionamento se, ovviamente, calcolati secondo la normativa previgente alla riforma delle pensioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero.
La cassa integrazione salariale aziendale spetta anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova. A chiarirlo èstato l’Inps con messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012 pubblicato in risposta ad alcuni quesiti.
L’istituto previdenziale, in particolare, ha anzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità separa le due fattispecie, considerando il recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova cosa ben diversa dal licenziamento dal rapporto definitivo, soprattutto in considerazione di quello che èl’obiettivo del periodo di prova, ovvero valutare le capacità lavorative del soggetto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 ha riconosciuto ad un lavoratore affetto da un tumore causato da un eccessivo uso del cellulare il diritto alla rendita per malattia professionale prevista per l’invalidità all’80%, confermando quindi la sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso proposto dall’Inail.
Nel caso in esame, in particolare, il lavoratore aveva collegato l’insorgenza del cosiddetto neurinoma del Ganglio di Gasser, un tumore che colpisce i nervi cranici, ad un uso lavorativo del cellulare e di telefoni cordless per dodici anni e per un periodo di 5-6 ore al giorno, con conseguenze piuttosto gravi nonostante le diverse terapie, anche chirurgiche, a cui si era sottoposto.
La campagna referendaria sul lavoro, ed in particolare sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, sarebbe ormai cominciata da qualche giorno e, stando a quanto dichiarato dagli organizzatori, sarebbero state raccolte già pi๠di 30.000 firme.
La definitiva approvazione della legge di Stabilità 2013, avvenuta la settimana scorsa ad opera del Governo Monti, certamente non avrà fatto molto piacere a tutti coloro i quali, a causa della presenza nella propria famiglia di una persona affetta dalle pi๠differenti disabilità , debbano chiedere continui permessi di lavoro allo scopo di accudire il su indicato individuo bisognoso.
Tra le varie misure contenute nel testo della Legge di stabilità per l’anno 2013, approvato questa notte dal Consiglio dei ministri, figura anche una stretta sui permessi previsti dalla legge 104/1992 a favore del disabile o per la cura di parenti affetti da handicap.
In particolare, la nuova normativa prevede che i tre giorni al mese che spettano al lavoratore dipendente per l’assistenza di un parente disabile in determinati casi siano retribuiti non integralmente ma solo al 50%.
Nonostante una connessione ad internet sufficientemente efficiente ed adeguatamente veloce sia ormai divenuta di fondamentale importanza per la quasi totalità delle imprese e delle aziende italiane nonchè, naturalmente, per la quasi totalità delle scuole, degli ospedali, degli uffici, delle pubbliche amministrazione e dei cittadini stessi il guasto dell’ADSL, pur direttamente imputabile all’Internet Service Provider fornitore del servizio e non già , dunque, alla negligenza dell’utente piuttosto che ai gravi problemi dei quali soffrirebbero le infrastrutture italiane, non èancora considerato, dalla normativa attualmente vigente, un vero e proprio danno da digital divide o, in altri termini, da disuguaglianza digitale.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo numero 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, include, tra le altre cose e come certamente saprete, anche la valutazione dello stress lavoro correlato che, naturalmente, farebbe parte della ben pi๠vasta categoria della valutazione dei rischi in azienda.
Abbiamo già visto quanto l’abuso di lavoro e la dipendenza da lavoro possano diventare dannosi non solamente per l’individuo, letteralmente incapace di staccare nel secondo caso ed impossibilitato a staccare, a causa di un carico di lavoro e responsabilità inadeguato alle proprie capacità ed alle proprie competenza, nel primo caso, bensଠanche, e soprattutto, per l’azienda stessa che, privata del valido e fondamentale apporto dei propri pi๠validi e promettenti collaboratori potrebbe veder compromessa la propria intera produttività .
La nostra rassegna delle patologie cosiddette d’ufficio, ovverosia di tutti quei disturbi e di quelle vere e proprie malattie in grado di colpire soprattutto coloro i quali lavorerebbero esclusivamente in ufficio, continua con la descrizione dello stress da straordinari che, come sarebbe oltre modo facile intuire, colpirebbe coloro i quali effettuerebbero, nell’arco della settimana, cosଠcome della giornata, eccessivi straordinari.
La legge 17 ottobre 1967 n. 977, successivamente modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, prevede che ai lavoratori minorenni debba essere assicurato un periodo di riposo settimanaledi almeno due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica.
Tale periodo minimo puಠessere ridotto in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative ma non puಠcomunque mai essere inferiore a 36 ore consecutive.
La normativa attuale prevede che ciascun lavoratore debba aver diritto ad un giorno di riposo ogni sette giorni, oppure a due giorni di riposo ogni 14 giorni in alcuni casi particolari.
In caso di violazione dell’obbligo di riposo settimanale il datore di lavoro incorre in un sanzione amministrativa da 100 a 750 euro. Tale sanzione va da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a pi๠di 5 lavoratori o se la violazione si èverificata in almeno tre periodi di riferimento e da 1.000 a 5.000 euro se la violazione si riferisce a pi๠di 10 lavoratori o si èverificata in almeno cinque periodi di riferimento.
La normativa prevede che ciascun lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore, normalmente coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Tale diritto ègarantito dall’art.36 della Costituzione, che ne prevede l’irrinunciabilità .
La disciplina che prevede un giorno di risposo settimanale ogni sette giorni puಠessere derogata in relazione alla periodicità e alla coincidenza con la domenica.
La riforma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, la cui introduzione, dopo le successive approvazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, èprevista per fine giugno, intenderebbe letteralmente rivoluzionarie anche e soprattutto il mercato del lavoro inteso come formazione incidendo, di conseguenza, sui contratti di tirocinio e di stage.
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