
La disciplina che prevede un giorno di risposo settimanale ogni sette giorni puà ² essere derogata in relazione alla periodicità  e alla coincidenza con la domenica.
Questo puà ² avvenire in alcuni specifici casi, ovvero: attività  di lavoro a turni, qualora tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo il lavoratore non possa usufruire del riposo; attività  di lavoro caratterizzata da periodi frazionati nell’arco dell’intera giornata; alcune attività  dei lavoratori impiegati nel settore dei trasporti ferroviari; specifiche eccezioni previste nei contratti collettivi.
In questi casi il periodo di riposo puà ² essere calcolato in un periodo di 14 giorni, questo significa che le due giornate spettanti possano essere fruite in qualunque momento all’interno di tale periodo, fino alla situazione limite di dodici giorni di lavoro consecutivi e di due giorni di riposo concentrati alla fine.
La normativa prevede inoltre che il risposo settimanale debba essere cumulato con quello giornaliero, in altre parole ènecessario che i due riposi non si sovrappongano.
In caso di violazione sarà  irrogata una sanzione amministrativa (per maggiori informazioni leggi “sanzioni violazione obbligo di riposo settimanale“).