
La data ultima per l’invio telematico èfissata al giorno 25 successivo al mese o trimestre interessato: anche su questo non c’erano certezze (si parlava del 19 o del 20).

La data ultima per l’invio telematico èfissata al giorno 25 successivo al mese o trimestre interessato: anche su questo non c’erano certezze (si parlava del 19 o del 20).



Il decreto legislativo di recepimento delle novità comunitarie, infatti, èstato emanato dal Governo lo scorso 22 gennaio (in notevole ritardo), e ancora non èstato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; e fino a quando la pubblicazione non sarà avvenuta, gli organi competenti non potranno varare gli attesissimi provvedimenti attuativi.

Talune di queste detrazioni sono fisse e altre sono temporanee. Queste ultime sono stabilite per singoli periodi d’imposta, dopodichè cessano i loro effetti; solitamente, perà², esse vengono costantemente rinnovate dal decreto milleproroghe di fine anno, cosଠfiniscono di fatto per diventare a loro volta sconti fissi dall’imposta.
Inoltre, esso puಠessere versato entro il 16 luglio con la modesta aggiunta dello 0,4% a titolo di interessi.



Il discorso riguarda principalmente i cosiddetti “rifiuti specialiâ€, che sono quelli prodotti da industrie, aziende agricole, ospedali, botteghe artigianali eccetera, il cui potenziale nocivo èin proporzione molto superiore rispetto all’altra macrocategoria, i rifiuti solidi urbani, in gran parte riciclabili (a patto di avviare adeguate campagne di sensibilizzazione della popolazione).

Al momento in cui scriviamo, perà², tale decreto non èancora uscito in Gazzetta Ufficiale e gli ennesimi aggiustamenti dell’ultima ora non sono affatto da escludersi. Gli operatori rimangono cosଠancora nel dubbio di cosa fare nelle prassi operative di tutti i giorni.


Le istruzioni hanno interesse non solo per le imprese di servizi ma anche per le ditte operanti nella grande distribuzione (e che dunque trasmettono i corrispettivi telematicamente già dal 2005), poichè le modalità tecniche sono state recentemente variate dall’Agenzia delle Entrate.
L’invio telematico dei corrispettivi ha anche eliminato l’obbligo di certificare gli stessi: non vi èquindi pi๠la necessità di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta; se perಠil cliente richiede la fattura, permane l’obbligo di emetterla.

O, ancora, si puಠdecidere di non barrare alcuna casella, e in questo caso il proprio otto per mille èattribuito agli stessi beneficiari (eccetto due chiese protestanti minori), in proporzione alle scelte espresse.
