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Detrazioni scomparse dal primo gennaio

Dall’imposta sui redditi delle persone fisiche èpossibile detrarre una grande pluralità  di oneri, secondo percentuali differenziate (solitamente del 19%) e regole specifiche su documentazione, franchigie e soglie massime.

Talune di queste detrazioni sono fisse e altre sono temporanee. Queste ultime sono stabilite per singoli periodi d’imposta, dopodichè cessano i loro effetti; solitamente, perà², esse vengono costantemente rinnovate dal decreto milleproroghe di fine anno, cosଠfiniscono di fatto per diventare a loro volta sconti fissi dall’imposta.


àˆ per questo che fa notizia quando qualcuno di questi benefici fiscali cessa definitivamente i propri effetti; ed èquesto il caso di due detrazioni introdotte per la prima volta per il periodo d’imposta 2008, rinnovate per il 2009, ma non riproposte per il futuro. Cosicchè, salvo ripensamenti da parte del legislatore, nel 2010 tali norme non avranno pi๠alcun effetto.

La prima di queste èl’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico, che era detraibile (fino alla soglia massima di 250 euro) nella misura del 19%.

La manovra, chiaramente volta a favorire il decongestionamento delle nostre strade e a tutelare l’ambiente atmosferico, specificava che il beneficio spettava in relazione alla sottoscrizione di un titolo di viaggio che consentiva, nei trasporti locali, un numero illimitato di viaggi in un periodo determinato (mese o anno che fosse). Non assumeva rilievo che l’area di competenza del trasporto pubblico fosse locale, regionale o interregionale.


La seconda detrazione abortita concerneva la possibilità , per gli insegnanti di ogni ordine e grado, di scalare dall’IRPEF il19% delle spese sostenute per corsi di formazione e aggiornamento, fino ad un limite massimo per tali spese pari a 500 euro, e dunque di 95 euro per la detrazione.