
Al riguardo ricordiamo che il coefficiente determinato di mese in mese sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat serve a garantire ai lavoratori dipendenti un’adeguata rivalutazione della somma accantonata a titolo di TFR nel corso dell’anno in cui ha luogo l’interruzione in via definitiva del rapporto di lavoro.
La rivalutazione su base annua avviene infatti al 31 dicembre di ogni anno, pertanto i coefficienti mensili vengono applicati alla quota di TFR accantonata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno dell’anno in cui si èinterrotto in via definitiva del rapporto di lavoro.
Di seguito il calendario delle date in cui verranno resi noti i coefficienti di rivalutazione mensili del TFR per l’anno 2013:
– martedà ¬ 15 gennaio 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2012 e il 14 gennaio 2013 (3,302885%);
– venerdà ¬ 22 febbraio 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 febbraio 2013 (0,265845%);
– martedà ¬ 12 marzo 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 14 marzo 2013;
– venerdà ¬ 12 aprile 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile 2013;
– martedà ¬ 14 maggio 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 14 maggio 2013;
– mercoledà ¬ 12 giugno 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 14 giugno 2013;
– venerdà ¬ 12 luglio 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio 2013;
– venerdà ¬ 9 agosto 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 14 agosto 2013;
– giovedà ¬ 12 settembre 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 14 settembre 2013;
– venerdà ¬ 11 ottobre 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 14 ottobre 2013;
– martedà ¬ 12 novembre 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2013;
– giovedà ¬ 12 dicembre 2013: coefficiente da applicare ai rapporti di lavoro terminati nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2013.