Ferma restando la totale deducibilità degli omaggi di beni di valore unitario inferiore a cinquanta euro (purchèinerenti), il decreto dovrebbe innanzitutto distinguere le rimanenti spese di rappresentanza (deducibili solo se congrue e inerenti) in due grandi categorie.
La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.
Non c’ bisogno di essere esperti in materia per rendersi conto di quanto singolare e arzigogolata sia stata la misura prevista nel decreto anti-crisi e inerente gli acconti.
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
Continuano gli sforzi di fantasia del legislatore per individuare nuovi strumenti che evitino il ricorso al contenzioso tributario in caso di controversia fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.
Dopo l’accertamento con adesione ordinario e l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), ora arriva anche la possibilità di aderire agli inviti che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente perchè quest’ultimo possa difendersi in contraddittorio dalle ipotesi di accertamento eseguite dal Fisco.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un documento di prassi (la risoluzione n. 441/2008) in cui spiega la complessa procedura da adottare perchè una singola forma di liberalità sia riconosciuta fiscalmente. Si tratta della pratica, ormai frequente, con cui i lavoratori di una data azienda o di un intero comparto produttivo decidono di regalare una o pi๠ore di lavoro ad una singola Onlus, solitamente in occasione di una precisa iniziativa benefica.
In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.
Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.
Fermi restando i diritti amministrativi e patrimoniali concessi ai familiari dal Codice Civile, perchè l’impresa familiare sia riconosciuta da un punto di vista fiscale occorrono diversi requisiti, messi in luce dalla circolare ministeriale n. 98/2000.
Se non sono rispettati tali requisiti, l’intero reddito d’impresa proveniente dall’azienda di famiglia èimputato al titolare, e dunque sarà tassato al 100% in capo a costui.
Innanzitutto, occorre che essa sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata fin dall’inizio. Se questa forma solenne viene adottata successivamente, essa produce efficacia fiscale solo a partire dall’esercizio seguente.
In secondo luogo, occorre che il singolo familiare non abbia fuori dall’azienda un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, e nemmeno che sia dipendente di terzi.
Gli utili sono da ripartirsi fiscalmente secondo la quantità e qualità del lavoro prestato. In tutti i casi, almeno il 51% del reddito èda attribuirsi al titolare.
Secondo le stesse proporzioni, vanno ripartiti i crediti d’imposta o altre agevolazioni fiscali, cosଠcome le ritenute d’acconto subite. Al contrario, le eventuali perdite di impresa sono in ogni caso attribuite esclusivamente al capofamiglia.
Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.
Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.
Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.
La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.
Accanto allo spinoso tema della deducibilità degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.
Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.
Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.
Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.
Un vanto del nostro tessuto produttivo sono i distretti industriali: pluralità di aziende (talvolta anche centinaia) che operano in stretto contatto l’una con l’altra, normalmente operanti nello stesso ramo e integrate fra loro da rapporti di vario genere, come lo svolgimento in comune di determinate funzioni (approvvigionamenti di materie prime, attività di ricerca e sviluppo ecc.).
Sono diffusi in tutta l’Italia, ma èsoprattutto nel Nord-Est che esse hanno assunto un ruolo-chiave nel prodigioso sviluppo economico di quelle aree.
Il progressivo successo che la procedura di accertamento con adesione ha ottenuto nel corso dell’ultimo decennio, con vantaggi sia per l’Amministrazione Finanziaria (ridimensionamento dei contenziosi e dei tempi per la riscossione) che per il contribuente (drastica riduzione delle sanzioni), ha spinto nello scorso giugno il ministro Tremonti ad affiancare alla procedura ideata dal collega Visco una seconda procedura, consistente nell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), ossia i documenti redatti dai funzionari della Guardia di Finanza al termine di un’ispezione, un accesso, un controllo di fatto negli uffici del contribuente, purchè nell’ambito di un accertamento parziale e non generale.
L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).
Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Una delle norme fiscali pi๠interessanti per chi esercita l’attività di impresa èla possibilità , offerta dall’art. 65 comma 3-bis del DPR 917/1986 (Testo Unico dell’Imposta sui Redditi), di far passare i beni dell’imprenditore dalla sfera privata a quella aziendale.
Questo gli consente di dedurre dal reddito imponibile i relativi costi, nè pi๠nè meno che se i beni in questione fossero stati acquistati direttamente presso terzi nel corso dell’attività d’impresa.
Il meccanismo, assolutamente conveniente, richiede perಠil rispetto di alcuni requisiti: innanzitutto, esso riguarda esclusivamente l’imprenditore individuale;
Una delle norme tributarie pi๠curiose, e anche di rara applicazione, èla cosiddetta “legge Guttuso†che nel 1982 ha consentito ai debitori del Fisco di saldare la propria posizione versando allo Stato non denaro bensଠopere d’arte: quadri, statue, reperti archeologici, libri antichi.
La finalità della legge èquella di consentire allo Stato di acquisire dai privati il patrimonio storico e artistico in loro possesso, per garantirne la tutela e la fruibilità del pubblico.
Di obblighi fiscali ne esistono tanti, questo èrisaputo. E chiunque voglia operare nel nostro mercato èper forza di cose tenuto a conoscerne quanti pi๠possibile, per evitare antipatiche sorprese da parte delle Agenzie fiscali. Esiste, tuttavia, un obbligo generalizzato introdotto già nel 2001 e di cui ancora oggi pochi sembrano essere consci.
Chiunque eserciti un’attività di impresa, arte o professione e utilizzi un sito web per la propria attività , ètenuto a pubblicare il numero di partita IVA nella homepage del sito.
Oltre all’abolizione dell’obbligo di tracciabilità dei compensi, il decreto fiscale in discussione in questi giorni contiene un’altra notevole semplificazione rivolta agli esercenti arti e professioni.
Come noto, il decreto Visco-Bersani impose a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo di istituire uno o pi๠conti correnti bancari o postali in cui far affluire i propri compensi professionali e da cui prelevare le somme necessarie per le proprie spese. Il conto poteva essere liberamente impiegato anche per utilizzi rientranti nella sfera privata del professionista.
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.