Scudo fiscale: le modalità  di rimpatrio

scudo fiscale

Chi aderisce allo scudo fiscale scegliendo la soluzione del rimpatrio, si trova davanti a tre modalità  tecniche da valutare.
La prima, e pi๠comune, consiste nel trasferire denaro e titoli presso una banca residente in Italia (“rimpatrio materiale”).

La seconda (“trasporto al seguito”) èadatta soprattutto per gioielli od opere d’arte, e consiste nel farli passare fisicamente alla frontiera: in questo caso, perà², occorre presentare un’apposita dichiarazione alle autorità  doganali, perdendo la possibilità  dell’anonimato che invece èfacile da conseguire nel rimpatrio materiale, in cui per esempio èpossibile ricorrere ai servigi di una società  fiduciaria nel ruolo di intermediario.

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Scudo fiscale: la scelta fra rimpatrio e regolarizzazione

euro-soldi

Fra i tanti aspetti da analizzare, chi intende aderire allo scudo fiscale dovrà  eseguire la scelta fra la soluzione del rimpatrio e quella della regolarizzazione, alternative fra loro. Nella prima ipotesi, i capitali e gli altri beni detenuti all’estero e non dichiarati in precedenza vengono riportati sul nostro territorio, mentre nella seconda ipotesi rimangono dove sono.

In realtà  la scelta fra le due ipotesi non èindifferente: le conseguenze sono diverse, e inoltre non sempre entrambe le strade sono percorribili.

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Una nuova ondata di cartelle pazze

logo di equitalia spa

Di tanto in tanto la notizia torna a farsi viva fra le pagine dei giornali: il concessionario della riscossione, per motivi misteriosi, inizia ad inviare pacchi interi di cartelle di pagamento con richieste di pagamento assolutamente assurde. Si tratta delle famose “cartelle pazze”, di cui in effetti non si sentiva pi๠parlare da qualche anno.

Ma la nuova società  pubblica incaricata di gestire la riscossione dei tributi erariali, Equitalia, non èriuscita ad evitare la stessa inquietante sequenza di errori dei suoi predecessori nell’incarico.

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Ridotta l’aliquota sulle rate dell’IRPEF

acconti irpef

Il saldo dell’IRPEF del 2008, cosଠcome il 40% dell’acconto sull’IRPEF del 2009, doveva essere versato entro il 16 giugno scorso, data prorogata al 6 luglio per i soggetti sottoposti agli studi di settore.

In alternativa al versamento di queste intere somme, èperಠconsentito rateizzare i pagamenti in tante quote di pari importo, da versare mensilmente. Il numero delle rate, fino ad un massimo di sei, èa scelta del contribuente.

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In Italia troppe tasse sul lavoro

deducibilità  spese di rappresentanza

Non ècerto un argomento nuovo, ma si torna a riparlare del grosso impatto che ritenute fiscali e previdenziali presentano sulla busta-paga dei lavoratori dipendenti italiani.

L’occasione èofferta dai nuovi dati rilevati dall’istituto comunitario ufficiale di statistica, l’Eurostat, con riferimento all’anno 2007.

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Cartella di pagamento: cosa fare (III)

La cartella di pagamento puಠessere contestata anche per problemi di forma. Per esempio, quando mancano o sono insufficienti le motivazioni dell’atto, oppure quando manchi il nome del funzionario responsabile del procedimento.

Caso pi๠particolare èquello in cui la notificazione sia avvenuta in maniera irregolare, o magari non sia avvenuta affatto.
Il codice di procedura civile prevede regole minuziose su come e dove debbano essere notificati gli atti ai cittadini, e nel caso la notifica sia irregolare l’atto ècome se non esistesse.

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Cartella di pagamento: cosa fare (II)

equitalia

La cartella di pagamento deve essere pagata entro sessanta giorni dal giorno in cui ènotificata al contribuente; èpossibile tuttavia chiedere la rateazione dell’importo dovuto, e in tal caso il termine di sessanta giorni va riferito alla prima rata.

In alternativa il contribuente puಠscegliere la via giudiziaria, e impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna fare molta attenzione: l’impugnazione non blocca affatto l’esecutività  del ruolo, perciಠEquitalia resta libera di agire coattivamente contro il patrimonio del cittadino anche in caso di ricorso.

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Invio telematico dei corrispettivi

logo dell'agenzia delle entrate

La scelta di inviare telematicamente i corrispettivi èfacoltativa, senza alcun obbligo. L’opzione èinoltre revocabile in un esercizio futuro.
Una volta esercitata tale scelta, l’imprenditore non ha pi๠l’obbligo nè di emettere gli scontrini (se non come puro promemoria privo di valenza fiscale a favore del cliente, e questo spiega perchè i documenti emessi dalla maggior parte degli ipermercati recano la dicitura “scontrino non fiscale”), nè di compilare il registro dei corrispettivi. Rimane perಠl’obbligo di emettere fattura quando vi fosse l’espressa richiesta da parte del cliente.

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Trasmissione dei corrispettivi: molte novità  (I)

agenzia delle entrate

La legge Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) aveva previsto per le imprese di grande distribuzione la facoltà  di inviare periodicamente per via telematica i dati sui corrispettivi registrati giorno per giorno, eliminando nello stesso tempo sia l’obbligo di certificare gli stessi tramite scontrino fiscale sia l’obbligo di compilare il tradizionale registro dei corrispettivi.

La stessa legge aveva demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di specificare nel dettaglio i dati da inviare e le modalità  della trasmissione. Il direttore provvide con un atto emanato l’otto luglio del 2005, il quale ha regolato la materia in questi anni.

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Documentazione fiscale, le fotocopie non sono ammesse

fotocopiatrice

Il contribuente deve documentare tutte le spese che intende dedurre dal reddito: che si tratta di costi inerenti la sua attività  imprenditoriale o professionale oppure che siano oneri di tipo personale da indicare nel quadro RP di UNICO, vale sempre e comunque l’obbligo di documentazione.

Ma puಠil documento originale essere sostituito da una fotocopia? Un quesito di interesse comune che capita spesso di porsi. In assenza di un divieto chiaro da parte della legge, molti si sono sentiti in dovere di dire la loro, con risposte contrastanti.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

leasing

Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)

lamborghini gallardo

Quando l’imprenditore o professionista utilizza un veicolo a motore che rientra nella terza categoria descritta (quella dei mezzi ad uso promiscuo), esistono dei limiti massimi alla spesa deducibile: le eventuali eccedenze risultano totalmente indeducibili, senza eccezioni.

Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.

Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)

autoscuola

Una volta individuata la quota di IVA che si puಠdetrarre, si tratta di verificare la disciplina propria dell’imposta sui redditi. La deducibilità  di questi costi dal reddito procede secondo regole comuni per IRPEF e IRES, e riguarda non solo le basi imponibili, ma anche la quota di IVA che fosse eventualmente risultata indetraibile, la quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del costo sostenuto.

Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)

deduzione-auto

Verificando la situazione di imprese e professionisti, la prima cosa da considerare èche tutte le spese relative al proprio personale mezzo di trasporto sono interessate dalla norma: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione (il cosiddetto “bollo auto”); la polizza assicurativa per la responsabilità  civile.

Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (I)

porsche cayenne turbo

Chiunque lavori in uno studio di consulenza fiscale saprà  bene che una delle pi๠frequenti domande rivolte dal cliente inesperto riguarda come e in che misura dedurre le spese del proprio mezzo di trasporto, e in particolare quelle dell’automobile.

In generale regna una certa confusione in materia, sia perchè le norme in proposito sono numerose e differenziate, sia perchè le norme stesse hanno subito negli ultimi anni delle modifiche anche caotiche, derivate congiuntamente sia dall’esigenza di aumentare la tassazione che da quella di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

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