Ridotta l’aliquota sulle rate dell’IRPEF

acconti irpef

Il saldo dell’IRPEF del 2008, cosଠcome il 40% dell’acconto sull’IRPEF del 2009, doveva essere versato entro il 16 giugno scorso, data prorogata al 6 luglio per i soggetti sottoposti agli studi di settore.

In alternativa al versamento di queste intere somme, èperಠconsentito rateizzare i pagamenti in tante quote di pari importo, da versare mensilmente. Il numero delle rate, fino ad un massimo di sei, èa scelta del contribuente.

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La fattura dalla A alla Z (prima parte)

à‰ il documento fiscale di gran lunga pi๠importante, fondamentale tanti ai fini IVA che dell’imposta sui redditi. Alcuni documenti nascono come sue varianti semplificate (la ricevuta fiscale, lo scontrino…), per la redazione di altri i dati delle fatture sono elementi indispensabili (i registri, le dichiarazioni…).

Nonostante questo, sulle modalità  di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poichè la fattura èdescritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (quarta parte)

Si ègià  accennato al fatto che, qualora in corso d’anno siano superate le soglie di volume d’affari richieste per l’adesione al regime del “forfettino”, si decade dall’agevolazione.
La legge, in particolare, distingue due diverse ipotesi con relative conseguenze.

La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.

Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già  nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà  per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (quarta parte)

Salvo sorprese dell’ultim’ora, il decreto ministeriale conterrà  anche altre due norme di grande interesse per tutti gli imprenditori.

La prima riguarderà  gli obblighi di documentazione: per poter dimostrare la correttezza delle deduzioni effettuate in riferimento alle spese di rappresentanza, l’imprenditore dovrà  conservare molti documenti. Oltre alle fatture e gli altri ordinari documenti, infatti, potrà  essere richiesta la preparazione di un prospetto in cui si dettaglino tutte le spese di rappresentanza sostenute, nonchè un secondo prospetto che specifichi per ciascun evento cui si èpartecipato (feste, mostre ecc.) le indicazioni sulla durata, sulla natura e persino sui dati anagrafici dei clienti e delle altre personalità  che vi hanno partecipato.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (seconda parte)

deducibilità  delle spese di rappresentanza

La Finanziaria per il 2008 ha voluto modificare radicalmente il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza per gli imprenditori. Innanzitutto, ai fini IRAP dal 2008 esse sono integralmente deducibili senza limiti di alcun genere che non siano quelli generali dell’inerenza e della documentabilità .

Ma le novità  pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).

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Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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Novità  sull’IRAP

Mentre si avvicina la data della temuta sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’impossibilità  di dedurre l’IRAP dall’imposta sui redditi (con la possibilità  di dare il via ad una valanga di richieste di rimborso che travolgerebbe le casse dello Stato), il Governo ha pensato di iniziare a parare il colpo e ha aperto un primo spiraglio.

àˆ stato stabilito che già  dal 2008, infatti, sarà  possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività  produttive dall’IRPEF o dall’IRES.

E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).

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Diritto d’interpello: quinta parte

L’iter descritto negli articoli precedenti, molto lineare, costituisce l’ordinaria procedura d’interpello. Puಠperಠverificarsi il caso in cui tale linearità  venga messa a repentaglio quando l’ente interpellato emette in tempi successivi due pareri di tenore diverso.

All’ente èinfatti riconosciuto dalla legge il diritto di rettificare un suo primo parere con un secondo successivo. In tutti i casi, il secondo parere non puಠessere emesso oltre il termine massimo di centoventi giorni da quando èstata notificata la richiesta d’interpello del contribuente
A questo punto possono verificarsi due situazioni. Se il cittadino non ha ancora posto in essere alcun comportamento in risposta al primo parere, allora il secondo sostituisce a tutti gli effetti il precedente, che ècome se non fosse mai esistito.

Se invece egli ha già  agito, allora il secondo parere ègiunto “fuori tempo massimo”, e dunque sarà  proprio quest’ultimo a doversi considerare come mai emesso.

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Diritto d’interpello: seconda parte

Ridurre i ricorsi al contenzioso tributario, che oppone processualmente il contribuente all’Amministrazione Finanziaria, èdivenuto negli anni Novanta uno degli obiettivi fondamentali della politica fiscale italiana.

Il contenzioso si trascina per molti anni, ha un costo pesante per i cittadini e per lo Stato, e ingolfa ulteriormente la già  affaticata macchina della giustizia.
Per questo, alla fine del Novecento furono introdotti una serie di istituti innovativi (i cosiddetti “strumenti deflattivi del contenzioso”), che consentissero di prevenire o risolvere anticipatamente le controversie senza ricorrere alle commissioni tributarie. Fra questi istituti deflattivi, ricordiamo il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione e il diritto d’interpello.

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Diritto d’interpello: prima parte

I casi della vita sono infiniti, e per quanto una legge possa essere dettagliata, ci saranno sempre degli interstizi non regolamentati fra un articolo e l’altro.

Il discorso diventa tanto pi๠valido se analizziamo la sfera della normativa tributaria. Nel nostro Paese, la produzione di leggi, decreti e regolamenti èsempre stata cosଠfrequente e spesso contraddittoria da lasciare spazio ad un’infinità  di dubbi sull’applicazione concreta di questo bagaglio normativo nella vita di tutti i giorni. E cosà¬, capita ad ogni contribuente di imbattersi in una situazione nella quale non sa esattamente quale norma applicare, o come essa debba essere interpretata in relazione al suo problema.

Nei Paesi anglosassoni èstato introdotto da molti anni un istituto, il ruling, che ha avuto cosଠtanto successo da essere stato esportato in tempi successivi anche in altri Paesi.

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

pagamento delle tasse

Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

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Nodo degli interessi passivi (I)

obblighi fiscali

Voce negativa spesso molto pesante nel Conto Economico di molte imprese, gli interessi passivi (derivanti da mutui, obbligazioni, scoperti di conto corrente, contratti di leasing ecc.) sono da anni oggetto di una disciplina fiscale piuttosto tormentata, fra regole di deducibilità  che variano al cambiare dei governi, ma ogni nuova variante introdotta dal legislatore sembra voler sempre pi๠complicare la vita di imprenditori e consulenti, col ricorso a regole di calcolo sempre pi๠astruse.

Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.

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