
Sul tema, in un anno e mezzo, si èspressa dettagliatamente la stampa specializzata e la stessa Amministrazione Finanziaria, per cui oggi èrelativamente facile individuare gli elementi da prendere in considerazione.
Sul tema, in un anno e mezzo, si èspressa dettagliatamente la stampa specializzata e la stessa Amministrazione Finanziaria, per cui oggi èrelativamente facile individuare gli elementi da prendere in considerazione.
Si prevede che il provvedimento sia convertito in legge senza molti scossoni entro la fine del mese o al pi๠tardi all’inizio di agosto.
Questa nuova misura, ribattezzata con poca fantasia “Tremonti-terâ€, ripercorre in gran parte le linee-guida dell’originaria legge Tremonti e della successiva Tremonti-bis. Le differenze pi๠marcate sono da ricercarsi in una radicale semplificazione dei calcoli per determinare l’entità dell’agevolazione e nella ristretta durata temporale della misura (ma, in caso di buoni risultati, non si possono escludere future proroghe).
Ci sono perಠanche varie ipotesi in cui un soggetto decade per legge dall’applicazione del “forfettoneâ€, allorchè viene meno uno o pi๠dei citati requisiti.
Nella generalità dei casi, la decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa costituisce a tutti gli effetti un costo per il contribuente, che quindi potrà portare l’ammontare della rettifica in deduzione della base imponibile secondo, ancora una volta, il criterio di cassa. Va ricordato che anche questa rettifica puಠessere pagata ratealmente, con tutte le relative conseguenze.
Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.
Per esempio, èstabilito che i contributi previdenziali versati (a saldo o in acconto) nel corso dell’anno vengono sottratti dalla base imponibile lorda; e se quest’ultima fosse di importo inferiore (o addirittura negativo), la quota di contributi non necessaria al fine di azzerare la base imponibile stessa èriportabile in qualità di onere deducibile nel Quadro RP del Modello UNICO per essere sottratta dalla base imponibile IRPEF, nell’ipotesi che il contribuente disponga di altri redditi.
In realtà , che questo si traduca in un effettivo risparmio in termini fiscali ètutto da verificare, caso per caso; ma una cosa certa èla radicale semplificazione dei calcoli per la determinazione della base imponibile.
In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimiâ€: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.
Essi, dunque, non devono registrare nè gli acquisti nè le cessioni, limitandosi a conservare le fatture e gli altri documenti e ad esibirli a richiesta delle autorità finanziarie (nulla vieta, ovviamente, che essi decidano spontaneamente di tenere ugualmente le scritture contabili); non devono compiere le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) nè versare l’acconto di dicembre; non devono presentare la dichiarazione IVA nè la comunicazione annuale dei dati rilevanti.
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno elencato nel dettaglio tutte queste ipotesi d’incompatibilità .