
La prima, e pi๠comune, consiste nel trasferire denaro e titoli presso una banca residente in Italia (“rimpatrio materialeâ€).
La seconda (“trasporto al seguitoâ€) èadatta soprattutto per gioielli od opere d’arte, e consiste nel farli passare fisicamente alla frontiera: in questo caso, perà², occorre presentare un’apposita dichiarazione alle autorità doganali, perdendo la possibilità dell’anonimato che invece èfacile da conseguire nel rimpatrio materiale, in cui per esempio èpossibile ricorrere ai servigi di una società fiduciaria nel ruolo di intermediario.





In caso di liti e controversie, èconsentito seguire una strada extragiudiziale prima di ricorrere ai tribunali: si tratta dei servizi di conciliazione organizzati e gestiti dalle Camere di commercio.






