
Formazione per i tecnici della sicurezza sul lavoro



In sostanza, èstato concesso alle aziende di presentare un’istanza per ottenere una sospensione dei pagamenti delle quote capitali dei rispettivi debiti bancari (fermo restando il versamento degli interessi), per un periodo variabile secondo il tipo di contratto di finanziamento: dodici mesi per i mutui e per le operazioni di leasing immobiliare, nove mesi per i crediti a breve termine e sei mesi per i leasing mobiliari; la moratoria non èvalevole sui prestiti agevolati da contributi pubblici.

In attesa di una futuribile norma tributaria che intervenga a regolare la materia, occorre applicare le leggi di carattere generale. In linea di massima, le commissioni tributarie che si sono occupate della questione hanno uniformemente definito tali redditi come proventi di lavoro autonomo, e dunque assoggettabili alle relative regole, includendo gli obblighi di fatturazione e di tenuta delle scritture contabili.


A dire il vero, la crisi internazionale ha colpito duramente i traffici marittimi da e verso i porti dell’Unione Europea, calati nel 2009 di oltre l’otto percento, ma si confida in una prossima ripresa.

Innanzitutto, va ricordato come siano stati elaborati dettagliati e notevoli correttivi che tengono conto della crisi che ha investito nel 2009 pressochè ogni ambito economico: per questo motivo, anche risultati reddituali che una volta avrebbero portato a risultati di incongruità , nel 2010 possono consentire ai contribuenti di mettersi al riparo.

Innanzitutto, scompare un piccolo balzello, previsto per ogni uovo confezionato: una misura che avvantaggia le imprese del settore e che rende conseguentemente i nostri prodotti pi๠competitivi rispetto alle merci straniere. E il discorso appare importante, considerato che solo nel 2009 i nostri produttori hanno portato sul mercato oltre tredici miliardi di uova.

Se infatti Tizio èdebitore verso l’Erario per tasse non pagate e Caio deve delle somme a Tizio per altri motivi, Equitalia puಠanche farsi avanti presso Caio e imporre a quest’ultimo di versarle gli importi destinati al suo creditore. La soluzione viene adottata soprattutto quando gli importi dovuti da Tizio sono ingenti e il patrimonio a lui intestato èmodesto.

Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.

Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registrati nè beni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.

Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.
Per quanto riguarda gli altri diritti reali, non sono previste azioni specifiche, ma si puಠimmaginare che, per analogia, siano esperibili le medesime azioni in quanto compatibili.
Altre volte, invece, èla volontà dei soggetti privati a dar vita al diritto reale. Puಠcapitare, infatti, che siano il titolare del fondo servente e di quello dominante a mettersi d’accordo, magari stipulando un contratto scritto; oppure, puಠsorgere per volontà di un defunto che lo ha stabilito nel suo testamento.