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“Possesso vale titolo” e usucapione

L’articolo 1153 del codice civile stabilisce la regola nota come “possesso vale titolo”: colui che diviene possessore, mediante un titolo idoneo d’acquisizione (compravendita, donazione, successione ecc.) di un bene mobile non registrato da un cedente, che pure non ne aveva diritto, ne diviene comunque e automaticamente proprietario.

àˆ perಠindispensabile che al momento dell’acquisizione (ma non necessariamente in seguito), il cessionario fosse in buona fede: il ricettatore, infatti, non èovviamente tutelato. La buona fede, peraltro, èpresunta, almeno fino a prova contraria.


Le conseguenze pi๠famose del possesso, tuttavia, si producono per i beni immobili, i beni mobili registrati e le universalità  di beni mobili: per questi, infatti, si puಠpresentare l’usucapione. Precisiamo che le “universalità  di beni mobili” sono quegli insiemi di beni che valgono pi๠della semplice somma dei beni considerati: un’enciclopedia completa, ad esempio, èun’universalità , poichè vale ben pi๠del valore attribuibile ai singoli volumi che la compongono.

In sostanza, il principio èil medesimo già  descritto: trattandosi perಠdi beni di maggior valore, per usucapirne la proprietà  (o altri diritti reali) non basta il possesso ma occorrono anche altri requisiti. Innanzitutto occorre che il possesso sia stato ininterrotto per un lungo periodo di tempo, e inoltre l’impossessamento del bene non deve essere avvenuto in maniera violenta o clandestina.


Il tempo richiesto cambia a seconda del bene considerato: vent’anni per la generalità  degli immobili e per le universalità  di beni mobili, quindici per i fondi rustici con annessi fabbricati rurali nei Comuni montani e dieci per i beni mobili registrati.
I tempi perಠsi riducono rispettivamente a dieci, cinque e tre anni se sono presenti ulteriori requisiti: la buona fede al momento dell’acquisto del possesso e un titolo valido e regolarmente trascritto.