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Servit๠prediali: caratteristiche

Gli antichi romani conoscevano bene le servit๠prediali: non a caso, avevano elaborato una serie di norme in materia che ancora oggi rimangono valide, cosଠcome le relative elaborazioni dottrinali.

Si conferma ancora oggi, ad esempio, che il titolare del fondo servente puಠessere obbligato a sopportare determinati comportamenti messi in atto dal titolare del fondo dominante (“servit๠affermative”) oppure ad astenersi da proprie azioni (“servit๠negative”), ma mai gli si puಠimporre di esercitare date azioni in prima persona (“servitus in faciendo consistere nequit”).


Solitamente al proprietario del fondo servente spetta un indennizzo per l’onere patito, di ammontare concordato fra le parti o stabilito dal giudice secondo gli usi consolidati. Nulla, tuttavia, vieta alle parti di accordarsi per la concessione del diritto in via gratuita.

àˆ indispensabile che i fondi coinvolti siano fra loro confinanti, o comunque molto vicini: impensabile che il proprietario di un terreno nel Padovano possa imporre una servit๠ad un agricoltore del Foggiano.


Va anche ricordato come l’esistenza del diritto di servit๠sia strettamente connessa con i fondi interessati e non sia separabile da essi. Percià², il titolare del fondo dominante non puಠin alcun modo pensare di vendere tale diritto reale ad un terzo che non c’entra niente.

Sulla stessa falsariga, la sorte del diritto di servit๠segue strettamente le vicissitudini dei fondi su cui insiste. Se il proprietario del fondo dominante decide di rivenderlo o donarlo a terzi, oppure suo figlio lo eredita, anche il nuovo titolare godrà  del medesimo diritto di servit๠prediale; discorso analogo si applica qualora il fondo venisse dato in comodato, locazione o usufrutto ad un terzo.

Chiaramente, problemi del tutto simili si presentano anche quando eventi analoghi si verificassero sul lato passivo del rapporto giuridico, e cioèpresso il fondo servente.