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Comproprietà  e condominio

Succede spesso che pi๠soggetti siano titolari del diritto di proprietà  su uno stesso bene; pi๠correttamente, ognuno di loro èproprietario, in forma esclusiva e indipendente dagli altri, di una quota del complessivo, e sulla propria quota puಠesercitare tutti i poteri che la legge garantisce ai titolari del diritto di proprietà .


L’esistenza, perà², di altri comproprietari (o “comunisti”) comporta necessariamente delle limitazioni, cui il codice civile dedica una certa attenzione. Ogni comunista ha diritto di disporre liberamente della propria quota (puà², ad esempio, venderla a terzi) e ciascuno puಠgodere del bene purchè non leda l’uguale diritto riconosciuto agli altri.

Se il bene produce dei frutti (come gli interessi su un conto cointestato), essi andranno suddivisi fra le parti in proporzione alle rispettive quote. Inoltre, ciascun comproprietario ha diritto di chiedere in ogni momento che il bene sia diviso, se ciಠètecnicamente possibile (per esempio: un terreno), al fine di essere proprietario esclusivo della parte assegnatagli.

àˆ perಠindispensabile il consenso di ogni comunista per mutare la destinazione del bene, distruggerlo o cederlo integralmente a terzi. L’unanimità  èanche necessaria perchè siano costituiti diritti reali di terzi sul bene, come l’usufrutto o l’ipoteca, o per darlo in locazione per pi๠di nove anni.


Per quanto concerne l’amministrazione del bene, serve normalmente la maggioranza dei comunisti (calcolata per quote) per prendere una decisione; per gli atti straordinari, perà², occorre la maggioranza dei due terzi.

Anche i condomini sono una comproprietà : per legge, infatti, le scale, l’ascensore, la facciata, il cortile, il tetto e altre parti sono proprietà  comune degli abitanti. Data la complessità  della situazione, il codice civile fissa numerose norme per la gestione delle parti comuni del condominio, che vanno ad integrarsi con le regole generali sulla comunione.