Fra i tanti diritti riconosciuti dalla legislazione italiana, un ruolo basilare è assunto dai diritti reali: l’aggettivo “reale†deriva dal latino “resâ€, cioè “cosaâ€. I diritti reali, dunque, sono le situazioni positive che si manifestano sopra un preciso bene o insieme di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili.
E poiché ciascun bene vanta uno o più proprietari, all’interno di questa grande categoria dei diritti reali possiamo distinguere due tipologie: i diritti reali su cosa propria e i diritti reali su cosa altrui.
La prima tipologia, in realtà , comprende un’unica voce, e cioè il diritto di proprietà ; nella seconda, invece, ne ricomprendiamo numerosi: la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, le servitù prediali, l’ipoteca e il pegno, ossia i cosiddetti “diritti reali limitati†(limitati perché non garantiscono gli stessi poteri sul bene che ha il legittimo proprietario).
Tutti i diritti reali presentano alcune caratteristiche comuni. La prima è l’immediatezza: il diritto è esercitato dal titolare direttamente sul bene, senza che vi sia l’interposizione o la cooperazione di un terzo.
Vi è poi l’assolutezza. Tutti i diritti reali sono validi “erga omnesâ€, e cioè nei confronti di chiunque: se io sono proprietario di un’automobile, ogni altro soggetto deve rispettare il mio diritto e non accamparne di propri.
Vi è infine la tipicità : al contrario di altre categorie di situazioni giuridiche, i diritti reali sono in numero chiuso, e cioè “tipizzatiâ€. Gli unici diritti reali, infatti, sono quelli indicati nel codice civile, poiché non è consentito ai cittadini di inventarne di nuovi.