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Diritto di usufrutto

Fra i diritti reali limitati di godimento, l’usufrutto ècerto il pi๠conosciuto. In sostanza, all’usufruttuario èriconosciuto il diritto di godere appieno dei benefici del bene in oggetto e, allo stesso tempo, di sostenerne le spese.

L’usufruttuario di un terreno, per esempio, potrà  coltivarlo e fare ciಠche desidera dei frutti del suo lavoro; allo stesso tempo, perà², tutte le spese sostenute per la coltivazione e, in generale, gli oneri legati al terreno ricadranno su di lui e non sul titolare del diritto di proprietà  (il “nudo proprietario”). Il discorso vale anche dal punto di vista fiscale: sarà  l’usufruttuario e non il nudo proprietario a dichiarare il reddito di quel terreno e a pagare l’eventuale ICI.


In linea di massima, dunque, l’usufruttuario puಠimpiegare il bene nel modo che egli preferisce. Esiste, perà², un ineludibile vincolo di legge: la destinazione economica del bene non puಠessere cambiata. Se Tizio concede un appartamento in usufrutto a Caio, dunque, quest’ultimo non potrà  mutarne la destinazione d’uso e affittarlo a terzi come ufficio.

L’usufrutto puಠriguardare qualsiasi tipo di bene: mobile e immobile, materiale o immateriale. Puಠanche consistere in un insieme di beni, e a questo proposito una certa attenzione da parte del legislatore èriservata all’usufrutto d’azienda.

In linea teorica, perà², sono esclusi dall’usufrutto i beni fungibili e consumabili. Se infatti Tizio concede in usufrutto a Caio un bene per dieci anni, alla scadenza Caio dovrà  restituirgli quel bene e nessun altro.


Un concetto parzialmente diverso, e comunque del tutto lecito, èinvece quello del cosiddetto “quasi-usufrutto”, che ha per oggetto beni fungibili, come ad esempio una somma di denaro. In quest’ipotesi, alla scadenza Caio non èobbligato a restituire esattamente le banconote ricevute a suo tempo, bensଠaltrettante di uguale valore.