
Il provvedimento in esame si riferisce ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche in fase di costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

Il provvedimento in esame si riferisce ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche in fase di costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

A confermare la legittimità della sanzione da parte del datore di lavoro èla sentenza della Corte Cassazione n. 548 del 12 gennaio 2011, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un lavoratore che definiva illegittima la sanzione inflitta dal suo datore di lavoro.

Le ipotesi pi๠frequenti di vertenza sindacale riguardano i casi di mancato rispetto degli obblighi in materia di retribuzione, di ferie e permessi, i casi di mancato riconoscimento delle indennità spettanti in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o congedo parentale, i casi di mancato compenso per le ore di lavoro straordinario, i casi di mancato pagamento dell’indennità per licenziamento senza preavviso e i casi di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.

Per poter usufruire di questa agevolazione ènecessario essere cittadini dell’Unione europea, essere nati dopo il 1° gennaio 1969, aver risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia, avere una laurea e aver esercitato negli ultimi due anni in maniera continuativa un’attività lavorativa fuori dalla madrepatria e dall’Italia, oppure aver studiato ininterrottamente per almeno due anni fuori dalla madrepatria e dall’Italia per conseguire una laurea o un titolo post-lauream e essere stati assunti o aver intrapreso un’attività lavorativa autonoma in Italia.

Il congedo puಠessere fruito anche congiuntamente da entrambi i genitori, il padre puಠgoderne anche durante il congedo di maternità , ossia durante l’astensione obbligatoria della donna dall’attività lavorativa.

Tra queste la pi๠interessante èsenza dubbio quella che introduce la possibilità di presentare questa dichiarazione per via telematica, ferma restando la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso i soggetti già abilitati, ossia comuni, centri di assistenza fiscale, enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e Inps.

La disciplina èprevista dall’articolo 96 del Tuir, in base al quale per ciascun periodo di imposta gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

Nel rendere noto lo stato occupazionale registrato a novembre 2010, l’Ocse ha sottolineato che il tasso èrimasto stabile tra l’8,5 e l’8,6% da febbraio del 2010, nonostante i vari paesi abbiano manifestato un trend piuttosto diverso l’uno dall’altro.

Quest’anno, tuttavia, l’arco temporale entro il quale èpossibile inoltrare il prospetto parte da sabato 15 fino ad arrivare a lunedଠ31 gennaio 2010, anzichè coprire tutto l’intero mese di gennaio come avveniva negli anni passati.


A riscuotere particolare successo èstato soprattutto il servizio di estratto conto online, attraverso il quale i contribuenti possono verificare la propria situazione debitoria direttamente da casa.

La detrazione spettante èpari al 19% dell’importo speso complessivamente, fino ad un massimo di 6.197,48 euro per ogni singolo anno di imposta.

Si tratta di una procedura semplicissima che prevede l’inserimento dei dati relativi al conduttore, al locatore, all’immobile e al contratto di locazione.

La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato gli articoli 6 e 16 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in forza dei quali tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, quindi sul lavoratore grava l’onere di dimostrare che l’indennità riguarda voci di cosiddetto risarcimento puro e quindi esenti da tassazione.
