
Riuscire ad elencare tutti le ipotesi di discriminazione vietate dalla legge risulta impossibile, dal momento che occorre di volta in volta valutare con attenzione ogni singolo caso. Tra le discriminazioni pià ¹ tutelate citiamo quelle di genere, in base al’orientamento sessuale, le discriminazioni politiche, religiose, sindacali, in base alla razza, all’origine etnica, basate sulle caratteristiche fisiche e quelle basate sullo stato di salute.
Qualora un lavoratore dipendente ritenga di essere stato licenziato sulla base di una motivazione discriminatoria, puà ² ricorrere dinanzi al giudice. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse accogliere la richiesta verrà  disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, trattandosi di un licenziamento illegittimo. In tal caso il lavoratore avrà  anche diritto a tutte le mensilità  che gli sarebbero spettate se non fosse stato licenziato, quindi a tutte quelle relative al periodo che va dal giorno del licenziamento a quello del reinserimento
Per quanto riguarda la dimostrazione della discriminazione, al riguardo la legge stabilisce che quando il dipendente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puà ² presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al datore di lavoro l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono rigurdare ad esempio l’assegnazione delle mansioni e qualifiche, la progressione in carriera, i trasferimenti, ecc.