
Tutte le tasse sulla casa del 2012



Con il Decreto del 5 aprile 2012, pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2012, sono stati aggiornati i coefficienti per determinare la base imponibile IMU 2012 degli immobili classificabili nella categoria “Dâ€, non censiti al Catasto, di proprietà delle imprese.
Come previsto negli anni passati per l’ICI, la base imponibile ai fini IMU per gli immobili di classe “D†ècosଠdeterminata, in base all’art. 5 del D. Lgs n. 504/92:
La cessione di impianti radiotelevisivi, quando non abbia per oggetto unicamente le attrezzature ma comprenda anche altri beni quali marchi, brevetti, frequenze, si configura come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), e come tale non èsoggetta ad IVA ma sconta l’imposta proporzionale di registro. Inversamente, la cessione delle sole attrezzature, qualificandosi come cessione di beni, èrilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n.33/E del 10 aprile 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate ha inteso illustrare le novità introdotte dall’articolo 40, comma 9-bis, del decreto “Salva Italia†(D.L. 201/2011) che ha integrato, inserendovi il comma 7-bis, l’articolo 27 del “Testo unico della radiotelevisione†(DLgs n. 177/2005).

Per quanto riguarda le società soggette a Ires, in base a quanto stabilito dall’articolo 96 del Tuir, la detrazione degli interessi passivi èlegata alla redditività della gestione caratteristica dell’azienda e risulta pari al 30% del ROL (reddito operativo lordo).

Tra le spese deducibili e detraibili dal reddito imponibile del libero professionista titolare di partita Iva figurano anzitutto i costi sostenuti per l’apertura della partita Iva, ovvero i costi sostenuti per l’acquisto delle marche da bollo, le spese del commercialista e quelle sostenute per il disbrigo delle pratiche amministrative.
Arriva un nuovo codice tributo “6837â€, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 4 aprile 2012, che le imprese editoriali dovranno indicare, tramite modello F24, per fruire, in compensazione, del credito d’imposta per l’acquisto di carta deputata alla stampa di libri e giornali.
Nella compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo va indicato nella sezione “Erarioâ€, colonna “importi a credito compensatiâ€, riportando in formato AAAA nel campo “anno di riferimento†l’anno in cui èstata effettuata la spesa. Non sussistono problemi per i soggetti che hanno già fatto uso del vecchio codice tributo, comunque valido per fruire dell’agevolazione.
àˆ partita ieri in dieci città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Pescara, Roma, Napoli, Cosenza e Foggia) l’iniziativa “Sportello Amicoâ€, un progetto attivato in via sperimentale da Equitalia e volto a garantire al cittadino un nuovo spazio d’ascolto, ove ciascuno possa ricevere un’assistenza adeguata e rispondente alle proprie esigenze.
Il servizio èstato avviato, in modo particolare, per venire incontro alle necessità di coloro i quali incontrano le maggiori difficoltà anche nella gestione delle pratiche pi๠semplici, come ad esempio gli anziani o gli immigrati che possono incontrare problemi a causa di una scarsa dimestichezza con la lingua italiana. La funzione principale dello “Sportello Amico†sarà dunque quella di aiutare queste persone nella compilazione della modulistica, fornendo le informazioni richieste con la massima chiarezza e semplicità .
Con un comunicato stampa del 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al 20 aprile 2012 la scadenza per comunicazione dell’indirizzo telematico dove ricevere il modello 730-4 online. I sostituti d’imposta avranno quindi a disposizione venti giorni in pi๠per fornire il recapito telematico al quale ricevere i dati contabili delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012 presentato dai propri dipendenti o pensionati, rispetto al termine precedentemente fissato al 31 marzo 2012.
Con il provvedimento n. 2012/37049 del 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al prossimo 15 ottobre 2012 il termine di scadenza per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi a soci o familiari, andando a modificare il provvedimento del 16 novembre 2011 con cui il termine veniva originariamente fissato al 31 marzo 2012. Lo slittamento per la trasmissione dei dati èstato deciso dall’Amministrazione Finanziaria in ragione delle particolari difficoltà di attuazione e dell’assoluta novità della norma.
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono usufruibili anche per immobili acquisiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria, a condizione che essi siano adibiti a prima abitazione e limitatamente all’imposta di registro, escludendo dunque i benefici relativi all’imposta ipotecaria e a quella catastale. Questo, sinteticamente, il contenuto della risoluzione n. 25/E datata 20 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate, che va cosଠad allinearsi con alcune pronunce (sentenze n. 29371 del 16 dicembre 2008 e n. 581 del 15 gennaio 2010) della Corte Suprema di Cassazione.



