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Agevolazioni prima casa anche per immobili in usucapione

agevolazioni per immobili in usucapione

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono usufruibili anche per immobili acquisiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità  giudiziaria ordinaria, a condizione che essi siano adibiti a prima abitazione e limitatamente all’imposta di registro, escludendo dunque i benefici relativi all’imposta ipotecaria e a quella catastale. Questo, sinteticamente, il contenuto della risoluzione n. 25/E datata 20 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate, che va cosଠad allinearsi con alcune pronunce (sentenze n. 29371 del 16 dicembre 2008 e n. 581 del 15 gennaio 2010) della Corte Suprema di Cassazione.

â–º AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E TRASFERIMENTO RESIDENZA

La risoluzione discende dalla considerazione che, in base all’articolo 8 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131 del 1986, gli atti emanati dall’autorità  giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili, tra cui sono comprese le sentenze dichiarative di usucapione, scontano l’imposta di registro in termini fissi.In base alla medesima disposizione viene stabilito che la misura di tale imposta dipende dalla tipologia del provvedimento e che per gli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, essa èidentica a quella stabilita per i corrispondenti atti. In base alla nota II-bis dell’articolo 8, in particolare, le sentenze di usucapione sono equiparate a quelle degli atti per il trasferimento della proprietà , essendo espressamente assoggettate alla medesima imposta.

► AGEVOLAZIONI FISCALI ACQUISTO PRIMA CASA 2012

Restava da chiarire se da tale equiparazione conseguisse l’applicabilità  dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa anche quando l’immobile èacquisito per usucapione, questione sulla quale, come sottolineato in precedenza, la Corte di Cassazione si era espressa in maniera favorevole, rifacendosi all’evoluzione della disciplina in materia di agevolazioni prima casa, all’insegna del “favor legis” sotteso alla norma del 1989.

Come accaduto in riguardo alle agevolazioni per la piccola proprietà  contadina (con la risoluzione n. 76 del 2011) l’Amministrazione Finanziaria ha anche in questo caso seguito l’orientamento della Corte Suprema, estendendo l’applicazione dei benefici “prima casa” relativi all’imposta di registro agli immobili acquistati per usucapione se adibiti a prima abitazione, escludendo le agevolazioni sull’imposta ipotecaria e quella catastale.

â–º IMPOSTE ACQUISTO IMMOBILE

La risoluzione, infine, spiega che la verifica della presenza dei requisiti necessari richiesti per l’accesso all’agevolazione “prima casa” sarà  effettuata dalla stessa Amministrazione Finanziaria in riferimento alla data della sentenza con cui viene sancito l’acquisto per usucapione e non alla data in cui si esplicano gli effetti giuridici della sentenza stessa, ossia fin dall’inizio del possesso di durata ventennale.