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Scadenze fiscali, i codici tributo per il ravvedimento operoso di imposte e ritenute

Scadenze fiscali, i codici tributo per il ravvedimento operoso di imposte e ritenute

àˆ fissata al 16 maggio la scadenza prevista per il ravvedimento breve per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 aprile 2019. 

Il ravvedimento breve prevede la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). 

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Il versamento va effettuato con il Modello F24 con modalità  telematiche, direttamente. 

àˆ possibile utilizzare i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, oppure i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. 

I non titolari di partita IVA possono anche effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. 

Ecco i Codici Tributo da inserire: 

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
  • 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
  • 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Sono interessate diverse categorie: 

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società  di persone, società  semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società  di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società 
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società  fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività  commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

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