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Correzione e integrazione dichiarazione Irap

Qualora il contribuente voglia modificare o integrare la dichiarazione Irap già  presentata, occorre distinguere a seconda del caso in cui siano o meno scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione.

Nel caso di cui non sia ancora scaduto il termine, basta semplicemente presentare una nuova dichiarazione barrando la casella “Correttiva nei termini”.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IRAP

Qualora siano scaduti i termini, il contribuente allo stesso modo puಠrettificare o integrare la dichiarazione già  presentata compilandone una nuova su modello conforme a quello approvato in relazione al periodo di imposta a cui la dichiarazione si riferisce. In tal caso occorre barrare una delle seguenti caselle:

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IRAP

Dichiarazione integrativa a favore: qualora si tratti della presentazione di una dichiarazione integrativa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. Tale casella deve inoltre essere barrata qualora la dichiarazione integrativa venga presentata per la correzione di errori o omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile o dell’imposta.

Dichiarazione integrativa: tale casella deve essere barrata nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, e nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor valore della produzione, un minor debito d’imposta o un maggior credito.

Dichiarazione integrativa (articolo 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98): tale casella deve essere barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, al fine di modificare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, purchè il rimborso stesso o parte di esso non sia già  stato erogato.