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Consueta proroga per i versamenti di agosto

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Quasi tutti i versamenti fiscali (con alcune rare eccezioni, come l’acconto IVA dell’ultimo mese o trimestre) devono essere versati entro il giorno 16 del mese interessato.

Il discorso riguarda il saldo e il primo acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP, acconto e saldo ICI, liquidazioni periodiche IVA e numerose altre fattispecie.


Sennonchè, per il mese di agosto èvidente che il 16 èun giorno particolarmente infelice, essendo immediatamente successivo alla festività  di Ferragosto, nel pieno periodo delle ferie per grande parte dei contribuenti.

Cosà¬, ormai ogni anno da parecchio tempo, èmanato un decreto del Presidente del Consiglio che pospone la scadenza agostana di qualche giorno. E puntualmente, la proroga èarrivata anche quest’anno, con il DPCM varato lo scorso 24 luglio.


La scadenza per tutti i versamenti di agosto èdunque spostata di qualche giorno: tutti i versamenti scadenti fra sabato 1 e mercoledଠ19 sono pertanto prorogati a giovedଠ20. Chi dunque verserà  le imposte entro quella data non subirà  sanzioni di alcun genere.

Il discorso della proroga concerne tutti i versamenti in scadenza quella data, come l’IVA del secondo trimestre per i contribuenti soggetti a liquidazione trimestrale, con una significativa eccezione.

Com’ noto, i contribuenti soggetti di partita IVA hanno già  goduto di una proroga per il versamento delle imposte annuali derivanti dal modello UNICO. In particolare, essi possono versare le imposte dovute entro il 5 agosto (in luogo del 16 luglio) con la lieve maggiorazione dello 0,4% per la dilazione di un mese rispetto alla scadenza ordinaria.

Per essi, dunque, non interviene alcuna nuova proroga rispetto a quella già  in vigore.