
Le professioni pi๠richieste nel futuro




In virt๠di tale riforma, in particolare, la prestazione lavorativa resa da un soggetto titolare di partita Iva si presume come collaborazione coordinata e continuativa quando si verificano almeno due delle seguenti condizioni: durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi nell’anno solare; corrispettivo, anche se fatturato a pi๠soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, pari a pi๠dell’80% dei corrispettivi del collaboratore nell’arco di due anni; postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

In tal caso i suoi dipendenti vengono automaticamente messi in ferie, in altre parole sono “obbligati” ad andare in ferie durante il periodo di chiusura aziendale e non possono in alcun modo opporsi a tale circostanza.


In tal caso il datore di lavoro èobbligato a darne comunicazione al dipendente e a concedere a questi un periodo di preavviso, la cui durata ègeneralmente stabilita dal Contratto collettivo nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda il periodo in cui il lavoratore puಠfruire delle ferie maturate, questo viene generalmente concordato con il datore di lavoro, dal momento che bisogna tener conto sia delle esigenze aziendali sia di quelle del prestatore di lavoro.



Ne deriva quindi che il lavoratore non puಠdecidere arbitrariamente quando andare in ferie, trattandosi di una decisione che deve essere presa previa valutazione delle esigenze aziendali, mentre al contrario il datore di lavoro puಠdecidere il periodo durante il quale uno o pi๠dipendenti devono fruire del periodo di ferie, essendo tale decisione riconducibile al suo potere organizzativo.


L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di recezione della comunicazione del datore di lavoro (quindi non decorre dalla eventuale comunicazione del motivi su richiesta del lavoratore stesso) mediante atto scritto idoneo a rendere nota l’intenzione del lavoratore di impugnare il trasferimento. Tale atto èidoneo anche nel caso in cui venga inviato tramite l’intervento di un’organizzazione sindacale.

Oltre ad essere obbligato a comunicare al dipendente i motivi che hanno portato a decidere il suo trasferimento presso altra unità produttiva qualora quest’ultimo ne faccia esplicita richiesta, il datore di lavoro èanche obbligato a fornire al lavoratore un periodo di preavviso.


Nel comunicare al lavoratore il suo trasferimento ad altra unità produttiva, il datore di lavoro non èobbligato a comunicare anche i motivi, tuttavia le ragioni che hanno portato alla decisione di disporre il trasferimento devono essere comunicate obbligatoriamente se il dipendente lo richiede.