
Aumento delle tasse nel 2012




Tuttavia, ai fini dell’individuazione degli adempimenti fiscali che l’amministratore di condominio ètenuto ad ottemperare, ènecessario distinguere a seconda delle diverse modalità mediante cui viene svolta tale attività .

Tale proroga, sostiene l’Unagraco, da un lato consentirebbe ai commercialisti, soprattutto a quelli titolari di studi professionali di piccole dimensioni, di avere pi๠tempo per effettuare tutti i dovuti controlli e provvedere all’invio dei modelli, mentre dall’altro consentirebbe ai contribuenti di avere un mese in pi๠di tempo per effettuare gli eventuali ravvedimenti delle imposte erroneamente non versate nel 2011.

Il modello 770 ordinario, in particolare, deve essere presentato dai sostituti d’imposta, da solo o in aggiunta al modello 770 semplificato, nel caso in cui durante l’anno di imposta in esame siano stati corrisposti determinate tipologie di compensi o somme, ovvero:


Pi๠nel dettaglio, il modello 770 semplificato deve essere utilizzato per comunicare i dati riguardanti le certificazioni rilasciate ai contribuenti ai cui sono stati corrisposti: redditi di lavoro dipendente e assimilati; trattamenti di fine rapporto; erogazioni riguardanti fondi pensione; redditi di lavoro autonomo; provvigioni e redditi diversi.

La decisione èstata presa a fronte delle esigenze delle categorie professionali, che hanno manifestato la necessità di disporre di maggior tempo per far fronte a tale adempimento, soprattutto in considerazione dei numerosi impegni per i vari adempimenti fiscali previsti in questo periodo sia a carico dei contribuenti che dei sostituti d’imposta.

Del resto nella maggior parte dei casi le compravendite di immobili avvengono proprio a seguito del lavoro di intermediazione svolto dai professionisti del settore, un servizio il cui costo grava perಠulteriormente sulle già numerose e onerose spese che ci si trova a dover affrontare nel momento in cui si decide di acquistare un immobile.


– Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni: se in presenza di un debito d’imposta la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, fermo restando un minimo di 258 euro, mentre se non figura un debito di imposta la sanzione va da 258 a 1.032 euro.




Tale imposta, ricordiamo, deve essere corrisposta da ciascun passeggero che usufruisce del servizio direttamente al vettore, che provvederà poi successivamente a versarla all’erario. Il tributo èpari a 100 euro se il tragitto non supera i 1.500 chilometri e a 200 euro se invece supera tale soglia.