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Sanzioni Irap 2012

In materia di Irap, le sanzioni per le diverse tipologie di violazioni sono stabilite dagli articoli 32, 33 e 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Di seguito èindicata per ciascuna violazione la sanzione prevista dalla citata normativa di riferimento.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni: se in presenza di un debito d’imposta la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, fermo restando un minimo di 258 euro, mentre se non figura un debito di imposta la sanzione va da 258 a 1.032 euro.


Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione da euro 258 a euro 1.032.

Dichiarazione presentata su modelli non conformi ai modelli approvati oppure non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, sempre che tale difetto non venga sanato entro 30 giorni: sanzione da 258 a 1.032 euro.

– Dichiarazione infedele perchè indicato un imponibile inferiore: sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.

– Dichiarazione infedele per omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità  non sussistenti: sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta elevata del 10 per cento.

– Dichiarazione infedele per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore: sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta elevata del 50 per cento.

Dichiarazione non redatta in conformità  al modello approvato con provvedimento amministrativo: sanzione da 258 a 2.065 euro.

Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta dovuta: sanzione del 30% dell’importo non versato con eventuale riduzione nel caso in cui il versamento venga effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute: sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.