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I poteri di controllo dell’Amministrazione Finanziaria (II)

Un potere di fondamentale importanza riconosciuto dalla legge agli organi dell’Amministrazione Finanziaria èquello di convocare..

Un potere di fondamentale importanza riconosciuto dalla legge agli organi dell’Amministrazione Finanziaria èquello di convocare il contribuente inviandogli un avviso di comparizione e chiedergli non solo di presentarsi ma anche di fornire determinata documentazione (di solito si tratta dei libri contabili oppure dei giustificativi di spesa), nonchè di fornire chiarimenti e informazioni su specifiche situazioni che appaiono poco chiare.


àˆ anche possibile chiedergli un’attestazione giurata in cui indicare tutti i rapporti intrattenuti con banche e altri intermediari finanziari nell’ultimo quinquennio, al fine di eseguire le opportune verifiche.

Ma, oltre al contribuente sottoposto a verifica, l’Amministrazione puಠconvocare anche terzi con il quale lo stesso intrattiene determinati rapporti: per esempio, si puಠconvocare il cliente di un professionista per chiedergli quanto abbia pagato una certa prestazione, per confrontare tale importo con quello che quest’ultimo ha fatturato e/o dichiarato.


In alternativa alla convocazione, l’Amministrazione Finanziaria puಠinviare dei questionari al contribuente o ai terzi, chiedendo di restituirli con tutte le risposte entro una certa data.

Ma anche la stessa Pubblica Amministrazione puಠrappresentare una miniera di informazioni: e pertanto gli agenti del Fisco hanno il potere di ottenere da qualsiasi organo statale, regionale o locale le informazioni in loro possesso. Puಠessere utile, ad esempio, confrontare l’ICI pagata ad un certo Comune con il numero dei terreni e fabbricati dichiarati all’Erario.

Per concludere la panoramica sui poteri principali dei vari organi di verifica tributaria, anche gli amministratori di condominio possono rivestire un ruolo d’interesse: e dunque, essi possono essere convocati per fornire tutte le notizie rilevanti relative alla gestione condominiale.

Va segnalato che in nessun caso al contribuente o terzo cui siano inviate richieste di informazioni o avvisi di comparizione puಠessere imposto un termine inferiore a quindici giorni per adempiere.