Manovra 2010: riscossioni rapide e limiti alle compensazioni

Tempi duri per chi ha pendenze con il Fisco: la manovra economica appena varata dal Governo, infatti, prevede una forte stretta sulle procedure di riscossione.

Innanzitutto, scompare la cartella di pagamento successiva all’avviso di accertamento. Secondo le norme oggi vigenti, un contribuente che subisce controlli sostanziali da parte dell’Agenzia delle Entrate riceve, in caso di contestazioni, un avviso di accertamento con l’indicazione delle somme da versare: ha sessanta giorni di tempo per pagare (con sanzioni ridotte), o impugnare l’atto, o ancora presentare un’istanza di accertamento con adesione.

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Tasso interesse ravvedimento in calo

Per tutta una serie di ipotesi, la legge fa riferimento al “tasso d’interesse legale”: si tratta di un’aliquota percentuale sulla base della quale maturano gli interessi su un debito non saldato, e si contrappone al “tasso d’interesse convenzionale” che èfissato liberamente dalle parti interessate (purchè non si superino i livelli dell’usura).

L’articolo 1284 del codice civile attribuisce al ministro delle Finanze il compito di determinare il saggio d’interesse legale, aggiornandolo periodicamente sulla base del tasso d’inflazione e del rendimento dei titoli di Stato; e poichè questo tasso di riferimento, oggigiorno, èmolto basso come effetto diretto della recessione in corso, anche il ministero ha dovuto prenderne atto.

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Tasse a rate, la crescita sembra inarrestabile

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Ai contribuenti italiani sembra piacere sempre di pi๠la possibilità  di chiedere al concessionario della riscossione, Equitalia, la rateazione delle somme iscritte a ruolo e notificate con cartella di pagamento, introdotta dal legislatore solo a partire dal 2008.

Dopo una prima fase di rodaggio, i cittadini hanno imparato a conoscere e ad apprezzare i meccanismi della rateazione, cui oggi ricorrono con notevole frequenza.

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Compensare debiti a ruolo e rimborsi d’imposta

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Risolti alcuni problemi di natura procedurale, sta finalmente divenendo operativa una norma emanata dal Parlamento nel lontano 2006: consiste nella possibilità  riservata al contribuente di compensare eventuali rimborsi d’imposta cui ha diritto con gli eventuali debiti fiscali non ancora saldati e ormai iscritti a ruolo, e dunque affidati alle cure del concessionario per la riscossione (la società  pubblica Equitalia) perchè riscuota tali somme con le buone o le cattive maniere.

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Per l’Erario maggiori garanzie sui crediti pi๠a rischio

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Uno dei numerosi emendamenti apportati alla manovra d’estate (la cui conversione in legge èattualmente all’esame delle aule parlamentari) riguarda la possibilità  di semplificare le procedure per garantire al Fisco la possibilità  di riscuotere i propri crediti iscritti a ruolo.

In sostanza, si èscelto di intervenire per modificare una norma, l’articolo 27 del decreto anticrisi varato alla fine dello scorso anno (D.L. 185/2008).

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Disciplina del pignoramento (I)

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Se le varie strade descritte negli articoli precedenti rappresentano le alternative principali perchè la società  pubblica di riscossione Equitalia possa recuperare gli importi dovuti dal contribuente e sono previste specificamente per questo settore, il pignoramento costituisce la strada principale e fuoriesce dal campo strettamente tributario.

In effetti, esso costituisce l’apice di quasi tutti i procedimenti giudiziari di natura esecutiva, diretti cioèad ottenere che una certa obbligazione (quasi sempre consistente nel pagamento di una somma di denaro) sia eseguita anche contro la volontà  del debitore.

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Riscossione coattiva dei tributi

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Qualora la cartella di pagamento risultasse inattaccabile e il contribuente non versa quanto dovuto, la società  Equitalia potrà  avvalersi di uno o pi๠degli strumenti previsti dalla legge per consentire il recupero coattivo degli importi richiesti.

Quando si verifica questa situazione, non èpi๠possibile opporsi al merito delle pretese dell’Erario: il debito èormai definitivo, e semmai èpossibile pretendere che Equitalia si mantenga entro i binari dei suoi poteri cosଠcome stabiliti dalla legge, opponendosi eventualmente a singoli atti esecutivi che debordassero da quanto essa prevede.

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Cartella di pagamento: cosa fare (III)

La cartella di pagamento puಠessere contestata anche per problemi di forma. Per esempio, quando mancano o sono insufficienti le motivazioni dell’atto, oppure quando manchi il nome del funzionario responsabile del procedimento.

Caso pi๠particolare èquello in cui la notificazione sia avvenuta in maniera irregolare, o magari non sia avvenuta affatto.
Il codice di procedura civile prevede regole minuziose su come e dove debbano essere notificati gli atti ai cittadini, e nel caso la notifica sia irregolare l’atto ècome se non esistesse.

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Cartella di pagamento: cosa fare (II)

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La cartella di pagamento deve essere pagata entro sessanta giorni dal giorno in cui ènotificata al contribuente; èpossibile tuttavia chiedere la rateazione dell’importo dovuto, e in tal caso il termine di sessanta giorni va riferito alla prima rata.

In alternativa il contribuente puಠscegliere la via giudiziaria, e impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna fare molta attenzione: l’impugnazione non blocca affatto l’esecutività  del ruolo, perciಠEquitalia resta libera di agire coattivamente contro il patrimonio del cittadino anche in caso di ricorso.

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Cartella di pagamento: cosa fare (I)

logo di equitalia spa

Da alcuni anni il sistema della riscossione dei tributi erariali èstato sottratto all’appalto dei concessionari (solitamente gruppi bancari) ed ètornato in mano pubblica, e precisamente alla società  Equitalia, diretta emanazione del Ministero delle Finanze.

Oltre ai tributi “nazionali”, Equitalia ha stipulato convenzioni con moltissimi altri soggetti, dagli enti previdenziali a Regioni e Comuni, per la riscossione di imposte e contributi propri di questi enti, affinando sempre pi๠le proprie tecniche anche grazie all’ausilio dei sempre maggiori poteri di riscossione coattiva riconosciuti dal legislatore.

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Sospensione del ruolo del contribuente

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Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene di dover esigere un dato importo presso il contribuente, metà  di questa somma èiscritta immediatamente a ruolo.

Il ruolo autorizza l’Amministrazione Finanziaria, tramite il concessionario della riscossione Equitalia e qualora il contribuente non paghi entro la scadenza, di agire per recuperare la somma richiesta anche con mezzi coattivi, come il pignoramento dei beni o l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili del debitore.

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