
A fronte di quanto previsto da tale provvedimento, dunque, a giugno 2013 numerose famiglie italiane non dovranno provvedere al pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica sull’abitazione principale.

A fronte di quanto previsto da tale provvedimento, dunque, a giugno 2013 numerose famiglie italiane non dovranno provvedere al pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica sull’abitazione principale.

I codici tributo sono diversi a seconda del modulo che il contribuente deve utilizzare per effettuare il pagamento. In particolare, qualora il versamento debba essere effettuato con modello F24, il codice da utilizzare è3925 per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% e 3930 per l’eventuale incremento deciso dal comune in cui èsituato l’immobile.

In forza di tale decreto, dunque, i proprietari di immobili il prossimo mese non saranno obbligati al versamento dell’imposta municipale, tuttavia come sopra anticipato si tratta solo di una sospensione temporanea e non di una cancellazione definitiva dell’imposta, che quindi continuerà ad esistere.

La normativa di riferimento èl’articolo 8 del Dlg 23/2011, in base al quale gli immobili soggetti all’imposta municipale unica, se non locati, non devono assolvere l’Irpef sulla rendita fondiaria. Al riguardo viene inoltre ricordato che tale agevolazione, di cui èpossibile usufruire per la prima volta con il modello Unico 2013, èriservata soltanto alle persone fisiche e alle società semplici.

Prima si procederà a sanare la propria situazione e meno alto sarà il prezzo che dovrà essere pagato. Se si procedere entro 14 giorni dalla commissione della violazione, infatti, bisognerà pagare una sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Il primo caso esaminato èquello del versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto. L’esempio fornito èquello di un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo per la quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta.

Per quanto riguarda il calcolo della somma da versare a titolo di acconto, occorre distinguere a seconda che si tratti di abitazione principale o di seconda casa.

E’ infatti attesa a breve, e comunque entro sabato prossimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 con il quale èstato approvato il modello di bollettino postale per il versamento dell’imposta municipale.
Enti non profit e Chiesa Cattolica cominceranno a pagare l’Imposta Municipale Propria o l’Imposta Municipale Unica che dir si voglia.
La decisione, improvvisa e contraria alle indicazioni del Consiglio di Stato, giunge direttamente dal Governo Monti che, grazie alla diretta intermediazione dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, avrebbe deciso di bocciare l’emendamento al D.g.l.s. per la conversione del decreto sugli Enti locali (174/2012) presentato dall’onorevole Gabriele Toccafondi del Popolo della Libertà , emendamento il cui scopo avrebbe voluto essere quello di includere gli enti non profit all’interno delle esenzioni IMU, e di recepire le indicazioni dell’Unione Europea che, ormai da diverso tempo, starebbe suggerendo all’Italia di approvare una legge che non solo costringa anche la Chiesa Cattolica e gli enti non profit a versare l’IMU dovuto a partire dal 2012 bensଠanche, e soprattutto, tutti gli arretrati ICI a partire dal 2006.

La dichiarazione Imu non deve essere presentata da tutti i proprietari di immobili ma solo in casi particolari ben determinati. Tali ipotesi possono essere suddivise in due categorie: quella degli immobili che godono di una riduzione di imposta e quella delle variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta e che non risultano essere reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.




