
Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.
Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.
Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registrati nè beni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.
Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.