
Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.
Qualora il bene non sia integralmente di proprietà del debitore, l’ipoteca sarà costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.
Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registrati nè beni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.
Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.
Per quanto riguarda gli altri diritti reali, non sono previste azioni specifiche, ma si puಠimmaginare che, per analogia, siano esperibili le medesime azioni in quanto compatibili.
Altre volte, invece, èla volontà dei soggetti privati a dar vita al diritto reale. Puಠcapitare, infatti, che siano il titolare del fondo servente e di quello dominante a mettersi d’accordo, magari stipulando un contratto scritto; oppure, puಠsorgere per volontà di un defunto che lo ha stabilito nel suo testamento.
Si conferma ancora oggi, ad esempio, che il titolare del fondo servente puಠessere obbligato a sopportare determinati comportamenti messi in atto dal titolare del fondo dominante (“servit๠affermativeâ€) oppure ad astenersi da proprie azioni (“servit๠negativeâ€), ma mai gli si puಠimporre di esercitare date azioni in prima persona (“servitus in faciendo consistere nequitâ€).
Le servit๠possono consistere in un’ampia casistica di situazioni, alcune fissate dalla legge e altre sorte per volontà delle parti interessate (per contratto o testamento) o anche per usucapione.
L’uso e l’abitazione, in particolare, sono davvero delle sotto-categorie dell’usufrutto: la loro peculiarità dipende dal bene su cui grava il diritto e/o dall’utilizzo che se ne puಠfare.
In caso di nascita del diritto per contratto o testamento, le parti contraenti oppure il testatore possono avere fissato una scadenza precisa, e dunque a quella data l’usufrutto cesserà .
Si distinguono in diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servit๠prediali), i quali consentono di sfruttare il bene altrui nei limiti indicati dal codice civile, e diritti di garanzia (pegno e ipoteca), che attribuiscono una speciale protezione ai creditori del proprietario del bene.
àˆ perಠindispensabile che al momento dell’acquisizione (ma non necessariamente in seguito), il cessionario fosse in buona fede: il ricettatore, infatti, non èovviamente tutelato. La buona fede, peraltro, èpresunta, almeno fino a prova contraria.
Le caratteristiche del possesso sono il “corpus possessionis†e l’“animus possidendiâ€: il primo requisito consiste nella materiale detenzione del bene considerato (elemento oggettivo), mentre il secondo fa riferimento allo stato d’animo del possessore (elemento soggettivo), il quale si ritiene in diritto di utilizzare e godere di quel bene in maniera piena ed esclusiva, come il titolare del diritto di proprietà .