Diritto di ipoteca

Al pari del pegno, l’ipoteca èun diritto reale di garanzia vantato da un creditore nei confronti di uno o pi๠beni specifici del debitore. L’ipoteca puಠessere costituita esclusivamente sulla proprietà  di beni immobili o beni mobili registrati; èanche possibile ipotecare rendite concesse dallo Stato.

Qualora il bene non sia integralmente di proprietà  del debitore, l’ipoteca sarà  costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà  solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.

Diritto di pegno

Il pegno èil diritto reale limitato di garanzia nel quale il debitore consegna uno o pi๠beni mobili non registrati o universalità  di beni mobili ad un suo creditore, che avrà  cosଠmaggiore tutela.

Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registratibeni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.

Caratteristiche di pegno e ipoteca

Come diritti reali limitati con funzioni di garanzia, il pegno e l’ipoteca presentano i medesimi connotati tipici di ogni altro diritto reale: l’immediatezza (il diritto si esercita direttamente sul bene senza interposizione di alcuno) e l’assolutezza (esso ègiuridicamente valido e tutelato nei confronti di chiunque).

I diritti reali limitati di garanzia

Gli ultimi due diritti reali descritti dal codice civile sono il pegno e l’ipoteca. Sono diritti limitati, poichè si esercitano su un bene di proprietà  altrui, e al contrario dell’usufrutto, delle servit๠prediali e delle altre situazioni che abbiamo descritto, non presentano alcun potere di godimento sulla “res”, il bene su cui èfondato il diritto.

Le azioni possessorie

Il possesso non costituisce un diritto reale bensଠuno stato di fatto che riceve particolare attenzione e tutela dal nostro ordinamento. Il possessore di un bene puಠovviamente vantare su di esso un diritto reale, ma non necessariamente.

Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorie”. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.