Il possesso non costituisce un diritto reale bensì uno stato di fatto che riceve particolare attenzione e tutela dal nostro ordinamento..

Le azioni giudiziarie che il possessore può esperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli è anche proprietario del bene può intraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.
Il codice civile prevede quattro generi di azione possessoria.
L’azione di reintegrazione (o di spoglio) è esercitata da chi possedeva (o anche soltanto deteneva) un bene che in seguito gli è stato portato via in modo violento o clandestino. L’azione può essere esercitata contro il sottrattore entro un anno dal fatto in caso di atto violento, o dalla scoperta nell’ipotesi di atto clandestino.
L’azione di manutenzione, invece, viene esercitata quando il bene è stato sottratto in modo non violento o non clandestino, oppure qualora esso sia tuttora detenuto dal possessore ma terzi soggetti molestino i suoi diritti, per esempio accampandone di propri. Si può agire presso il giudice entro un anno dall’inizio delle turbative.
La denunzia di nuova opera è l’azione con cui il possessore segnala che un terzo sta avviando, appunto, una nuova opera che può limitare il suo godimento del bene: per esempio, sta costruendo un’abitazione davanti alla sua che gli ostruisce il panorama. È possibile pretendere che siano apportate le contromisure necessarie, purché l’opera non sia stata avviata da più di un anno e comunque non sia già stata portata a termine.
Con la denunzia di danno temuto, infine, il possessore, temendo che si verifichi un sinistro sul bene posseduto, chiede ad un terzo di prevenirlo: è possibile, ad esempio, chiedere al proprietario di un albero malato di abbatterlo prima che esso rovini sul proprio garage.