Gli ultimi due diritti reali descritti dal codice civile sono il pegno e l’ipoteca..
Il titolare del diritto di pegno o di ipoteca, infatti, non solo non può ma soprattutto non deve permettersi in alcun modo di utilizzare il bene in questione, a rischio della denuncia per appropriazione indebita.
Non si tratta, infatti, di diritti reali di godimento bensì di garanzia. La loro funzione è quella di offrire una tutela più forte a chi vanta un credito per un’obbligazione di tipo patrimoniale: difatti, il proprietario del bene è normalmente il debitore mentre il titolare del diritto di garanzia è il suo creditore. In teoria, il debitore potrebbe ipotecare non la proprietà bensì altri diritti reali sul bene, ma sono ipotesi rarissime.
Il vantaggio di pegno e ipoteca è che, nell’ipotesi in cui il debitore risultasse inadempiente, i creditori potranno chiedere al giudice di agire coattivamente sui beni dati in garanzia, e il ricavato della vendita all’asta di tali beni servirà (dopo aver coperto le spese della procedura) a soddisfare costoro prima degli altri eventuali creditori.
In ogni caso, è rigorosamente vietato il patto con il quale le parti si dovessero accordare per cui, in caso di inadempienza del debitore, il bene dato in pegno o in ipoteca passa in proprietà al creditore: questo per evitare abusi a danno del debitore, contrattualmente molto debole. Si tratterebbe del cosiddetto “patto commissorio†che, qualora venisse ugualmente stipulato, sarebbe radicalmente nullo e privo di effetti giuridici ai sensi dell’articolo 2744 del codice civile.