Dettagli una tantum co.co.pro. riforma del lavoro

Co.co.pro. addio a partire dal 2015

L’obiettivo del governo èquello di rendere comune e conveniente per le aziende l’adozione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato al posto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e al posto dei contratti a progetto. Il contratto indeterminato sarà  nella nuova forma a tutele crescenti ma i vecchi contratti a tempi che fine fanno?

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Foto | Sean Gallup/Getty Images News/Getty Images

Contratto co.co.pro call center

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Arriva una importante notizia dal settore delle telecomunicazioni. Infatti le associazioni sindacali insieme a quelle dei datori di lavoro sono riuscite a mettersi d’accordo e a siglare un importante accordo sindacale. Recentemente èstata infatti ufficializzato rinnovo del contratto nazionale di categoria.

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Requisiti domanda indennità  una tantum co.co.pro

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I lavoratori che operano con un contratto a progetto hanno la facoltà  di richiedere l’indennità  una tantum co.co.pro 2013, come specificato nei mesi passati da parte dell’Inps. Il diritto èriservato agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’istituto nazionale per la previdenza sociale. Tali soggetti hanno la possibilità  di richiedere all’Inps una indennità  di disoccupazione di tipo una tantum nel caso in cui la loro condizione soddisfi i requisiti richiesti dalla legge.

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Indennità  una tantum co.co.pro. 2013

L’Inps con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per fruizione dell’indennità  una tantum da parte dei collaboratori con contratto a progetto nel corso del 2013, in virt๠delle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro (legge 92/2012).

In particolare, l’articolo 2 della suddetta legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale indennità  debba essere riconosciuta solo ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che soddisfino al contempo una serie di requisiti.

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Co.co.pro. e requisiti del progetto

Il contratto di collaborazione a progetto, per essere ritenuto tale, deve necessariamente far riferimento ad uno specifico progetto determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività  svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.

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Trasformazione co.co.pro. in contratto a tempo indeterminato

La Legge 92/2012, valida per i contratti di collaborazione a progetto stipulati a partire dal 18 luglio 2012, prevede la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato di tutte quelle collaborazioni in cui manca l’individuazione di uno specifico progetto, in considerazione del fatto che quest’ultimo costituisce parte integrante della fattispecie contrattuale.

A fronte di cià², dunque, il personale ispettivo potrà  procedere alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, informando al contempo i competenti istituti di previdenza, qualora non ravvisi nel contratto uno specifico progetto, oppure nel caso in cui questo sia presente ma non abbia le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento.

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Retribuzione contratto a progetto dopo riforma del lavoro

Tra le novità  apportate dalla legge 92/2012 alla disciplina del contratto di collaborazione a progetto figura anche quella riguardante il compenso economico spettante ai collaboratori.

Al riguardo, in particolare, la norma stabilisce che questo non puಠessere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività  dai contratti collettivi nazionali per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

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Contratto a progetto inapplicabile ad alcuni lavori

Il Ministero del Lavoro attraverso con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità  del contratto di collaborazione a progetto.

In tema di co.co.pro, ricordiamo, la normativa attualmente in vigore prevede che tale tipologia contrattuale debba riferirsi unicamente ad un progetto specifico collegato ad un risultato finale che si intende perseguire. Il progetto deve inoltre essere descritto nel contratto e deve essere obiettivamente verificabile.

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Disoccupazione una tantum non spetta a co.co.pro. con partita Iva

Le nuove collaborazioni a progetto con partita Iva introdotte dalla riforma del lavoro targata Fornero non potranno beneficiare dell’indennità  di disoccupazione una tantum prevista per le altre tipologie di collaborazioni.

Tale indennità , infatti, spetta ai soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente, mentre alle nuove co.co.pro. con partita Iva, in virt๠di esplicita previsione normativa, èstato riservato il regime fiscale previsto per i redditi da lavoro autonomo, ne deriva quindi che sono escluse dalla possibilità  di beneficiare di tale indennità .

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Modello domanda una tantum co.co.pro

Anche per il 2012 a favore dei collaboratori a progetto che perdono il lavoro èriconosciuta una sorta di indennità  di disoccupazione detta una tantum, in quanto consiste nel pagamento di un’unica somma di denaro in un’unica soluzione e non in pi๠assegni mensili come avviene per le altre categorie di lavoratori.

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