L’obiettivo del governo èquello di rendere comune e conveniente per le aziende l’adozione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato al posto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e al posto dei contratti a progetto. Il contratto indeterminato sarà nella nuova forma a tutele crescenti ma i vecchi contratti a tempi che fine fanno?
co.co.pro
Nuovo modello sussidio disoccupazione 2014 co.co.pro.
L’Inps ha pubblicato sul proprio sito internet ufficiale il nuovo modello valido per la richiesta di sussidio di disoccupazione co.co.pro. 2014, denominato con il codice SR 140.
Contratto co.co.pro call center
Arriva una importante notizia dal settore delle telecomunicazioni. Infatti le associazioni sindacali insieme a quelle dei datori di lavoro sono riuscite a mettersi d’accordo e a siglare un importante accordo sindacale. Recentemente èstata infatti ufficializzato rinnovo del contratto nazionale di categoria.
Requisiti domanda indennità una tantum co.co.pro
I lavoratori che operano con un contratto a progetto hanno la facoltà di richiedere l’indennità una tantum co.co.pro 2013, come specificato nei mesi passati da parte dell’Inps. Il diritto èriservato agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’istituto nazionale per la previdenza sociale. Tali soggetti hanno la possibilità di richiedere all’Inps una indennità di disoccupazione di tipo una tantum nel caso in cui la loro condizione soddisfi i requisiti richiesti dalla legge.
Scadenza domanda disoccupazione co.co.pro una tantum 2013
Sono in scadenza i termini per poter presentare la domanda di disoccupazione una tantum per i co co pro, ovvero l’assegno di indennità a sostegno dei lavoratori classificati come collaboratori a progetto che hanno perso l’occupazione. Il termine ultimo per poter procedere alla presentazione della richiesta di disoccupazione sarà il prossimo 31 dicembre 2013.
Indennità una tantum co.co.pro. 2013
In particolare, l’articolo 2 della suddetta legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale indennità debba essere riconosciuta solo ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che soddisfino al contempo una serie di requisiti.
Co.co.pro. e requisiti del progetto
Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.
Trasformazione co.co.pro. in contratto a tempo indeterminato
A fronte di cià², dunque, il personale ispettivo potrà procedere alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, informando al contempo i competenti istituti di previdenza, qualora non ravvisi nel contratto uno specifico progetto, oppure nel caso in cui questo sia presente ma non abbia le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento.
Retribuzione contratto a progetto dopo riforma del lavoro
Al riguardo, in particolare, la norma stabilisce che questo non puಠessere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
Contratto a progetto inapplicabile ad alcuni lavori
In tema di co.co.pro, ricordiamo, la normativa attualmente in vigore prevede che tale tipologia contrattuale debba riferirsi unicamente ad un progetto specifico collegato ad un risultato finale che si intende perseguire. Il progetto deve inoltre essere descritto nel contratto e deve essere obiettivamente verificabile.
Disoccupazione una tantum non spetta a co.co.pro. con partita Iva
Tale indennità , infatti, spetta ai soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente, mentre alle nuove co.co.pro. con partita Iva, in virt๠di esplicita previsione normativa, èstato riservato il regime fiscale previsto per i redditi da lavoro autonomo, ne deriva quindi che sono escluse dalla possibilità di beneficiare di tale indennità .