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Indennità  una tantum co.co.pro. 2013

L’Inps con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti richiesti per fruizione dell’indennità  una tantum da parte dei collaboratori con contratto a progetto nel corso del 2013, in virt๠delle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro (legge 92/2012).

In particolare, l’articolo 2 della suddetta legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale indennità  debba essere riconosciuta solo ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che soddisfino al contempo una serie di requisiti.


A fronte di cià², dunque, risultano anzitutto esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, anche se iscritti alla gestione separata, nonchè tutti gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto, come ad esempio assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, ecc. Sono inoltre esclusi i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali.

Per quanto riguarda i requisiti, che devono essere soddisfatti “in via congiunta”, figurano:
– aver operato nel corso dell’anno precedente in regime di monocommittenza;
– aver conseguito nel corso dell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro;
– l’accredito nell’anno di riferimento, presso la gestione separata, di un numero di mensilità  non inferiore a uno;
– un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
– l’accredito nell’anno precedente di almeno quattro mensilità  presso la predetta gestione separata.