
Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività  svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.
Riguardo al risultato finale, il legislatore intende per tale una modificazione della realtà  materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale, quindi ad esempio lo sviluppo di un software e non l’attività  destinata alla sua gestione, oppure l’ideazione di un’apposita scenografia e non il mero allestimento del palco.
La normativa prevede inoltre che il progetto non puà ² consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Al riguardo, in particolare, èstabilito che il progetto deve necessariamente distinguersi dalle attività  rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa, andando a costituire un obiettivo o un tipo di attività  che si affianca all’attività  principale senza confondersi con essa. Inoltre, deve essere caratterizzato da un’autonomia di obiettivi e contenuti.
Il progetto, inoltre, non puà ² comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, intendendosi per tali quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal committente senza alcun margine di autonomia del collaboratore, o ripetitivi, ossia tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo da parte del committente (come ad esempio nel caso del cameriere o del barista).