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Scadenza domanda disoccupazione co.co.pro una tantum 2013

Foto | STR/AFP/Getty Images

Sono in scadenza i termini per poter presentare la domanda di disoccupazione una tantum per i co co pro, ovvero l’assegno di indennità  a sostegno dei lavoratori classificati come collaboratori a progetto che hanno perso l’occupazione. Il termine ultimo per poter procedere alla presentazione della richiesta di disoccupazione sarà  il prossimo 31 dicembre 2013.

L’indennità  di disoccupazione per i collaboratori a progetto èstata prevista dal precedente Governo Monti nell’ambito dell’applicazione della riforma Fornero del mercato del lavoro, ovvero la legge n.92 del 2012, cosଠcome ratificata dal Parlamento. Le modalità  di richiesta del sussidio di disoccupazione per i soggetti suddetti sono stati specificati pi๠volte da parte del Governo e dell’Inps, istituto nazionale per la previdenza sociale.

Il provvedimento, messo in atto nel 2012, prevede infatti il sussidio di disoccupazione per i co co pro dal 1 gennaio 2013: i lavoratori appartenenti a tale categoria contrattuale potranno infatti avvalersi dell’erogazione di una indennità  di disoccupazione una tantum. Saranno inclusi quindi tutti i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, ma sono previste delle limitazioni. Verranno infatti escluse dal sussidio di disoccupazione le collaborazioni esonerate dal progetto come di dottorandi di ricerca con borsa o gli assegnisti di ricerca; le collaborazioni con le pubbliche amministrazioni e i titolari di partita Iva.

I requisiti necessari per poter fruire del sussidio di disoccupazione una tantum 2013 co co pro sono stati trattati da parte di una apposita circolare del Governo e da una serie di messaggi diramati da parte dell’Inps. Nello specifico, l’accesso al sussidio di disoccupazione sarà  garantito solo se verranno rispettati tali paletti, quali:

  • aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
  • aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fisica le non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;
  • avere accreditate, con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata Inps, un numero di mensilità  non inferiore a uno;
  • aver avuto un periodo di disoccupazione  ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente
  • vedersi accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità  presso la predetta Gestione separata Inps

Foto | STR/AFP/Getty Images