
Esenzione tassa concessione governativa cellulari



La poca chiarezza in merito a tale imposta, ricordiamo, èlegata ad una sentenza della Commissione Tributaria del Veneto e in cui la tassa di concessione governativa viene dichiarata illegittima in forza dell’abrogazione del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 641, con cui èstata istituita tale tassa, ad opera del D.Lgs. n. 259 del 2003.

Le principali novità riguardano le modifiche derivanti dalle nuove norme in materia introdotte dalle manovre predisposte dal governo durante lo scorso anno.


Sul sito dell’Agenzia delle Entrate èstata pubblicata la bozza del modello CUD 2012, che prevede diverse novità rispetto allo stesso modello utilizzato lo scorso anno in relazione all’anno di imposta 2010.


Lo stesso software puಠinoltre essere utilizzato, sempre in relazione all’anno di imposta 2010, per l‘invio di informazioni utili a determinare la sussistenza di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Tuttavia, trattandosi di provvedimenti resi noti a pochissimi giorni di distanza dalla scadenza prevista per gli adempimenti stessi, ne deriva che numerose persone al momento dell’adozione della misura avevano già provveduto ad effettuare i pagamenti applicando la percentuale piena anzichè quella ridotta.

Attraverso questo certificato, infatti, l’azienda non italiana ha la certezza che la società con cui si accinge a stringere una collaborazione non èuna società fittizia ma esiste realmente ed ha il domicilio fiscale in Italia.

Il provvedimento, ricordiamo, èstato emanato in seguito all’introduzione delle norme (Dl 70/2011) che hanno semplificato notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione, eliminando l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo e di indicare in fattura, separatamente, il costo della manodopera.

L’approvazione e la pubblicazione del modello si èresa necessaria a seguito delle modifiche apportate all’articolo 60 del Dpr 600/1973 dall’articolo 38 del decreto legge 78/2010, in forza delle quali l’elezione del domicilio non deve pi๠essere effettuata mediante dichiarazione annuale ma deve risultare da apposita comunicazione.

Ma cosa succede se i soggetti obbligati non presentano tale dichiarazione entro la scadenza stabilita o commettono degli errori o delle omissioni nella sua compilazione?

L’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti che risiedono in uno dei paesi ricompresi nella cosiddetta black list èa carico di tutti i soggetti passivi d’Iva che agiscono nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione.


Ne deriva quindi che l’Iva indicata in una fattura emessa in relazione ad operazioni inesistenti deve essere sempre versata all’erario, non potendo essere annullata mediante l’emissione di una nota di credito. Esiste perಠun’eccezione in quanto il mancato versamento dell’Iva èconsentito nel caso in cui il soggetto che ha emesso la fattura dimostri di aver evitato perdite erariali mediante il ritiro della fattura prima che questa sia stata effettivamente utilizzata dal destinatario.