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Redditi derivanti dal Forex

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 102/E del 25 ottobre 2011 ha chiarito che a partire da settembre 2010 la compravendita di valute sul mercato del Forex, in forza di quanto stabilito da Testo unico della finanza, sono ricomprese nell’ambito dei contratti finanziari differenziali e che pertanto i redditi derivanti devono essere annoverati tra quelli indicati dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quater).

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In sostanza rientrano quindi tra i contratti finanziari differenziali, considerati strumenti finanziari derivati ai sensi del medesimo Testo unico, i contratti che consentono di mantenere aperte le posizioni a fine giornata, sia con che senza operazioni di rinnovo automatico (“roll-over”).

Ne deriva quindi che vengono ricompresi nella lettera c-quater) i redditi realizzati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un impresa mediante contratti rolling spot, in cui le operazioni chiuse alla fine della giornata vengono riaperte il giorno dopo in forza di un meccanismo di rollover. Stessa cosa non avviene invece per i contratti spot, dove le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.

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La modifica della normativa, che prevede quindi a partire dallo scorso anno il passaggio dei redditi sopra indicati dalla lettera c-quinquies) alla lettera c-quater), ha come conseguenza la determinazione della base imponibile mediante lo scomputo delle minusvalenze. I redditi che rientrano nella lettera c-quinquies sono infatti “costituiti dalla differenza positiva”, mentre i redditi della lettera c-quater sono pari alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi e degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.