
In realtà , perà², l’articolo 21 della legge IVA (DPR 633/1972) stabilisce che le spese di emissione della fattura non sono mai addebitabili al cliente.

In realtà , perà², l’articolo 21 della legge IVA (DPR 633/1972) stabilisce che le spese di emissione della fattura non sono mai addebitabili al cliente.

Due sono quelli pi๠famigerati: gli studi di settore per il cosiddetto “popolo delle partite IVA†e il redditometro per i privati cittadini. Ma se finora si trattava comunque di strumenti distinti, oggi il discorso sta mutando.

Sono quindi nati, nell’ambito dei rapporti di lavoro, i famosi “contratti a progettoâ€, i cui firmatari sono oggi definiti, con poca fantasia, co.co.pro.

Per evitare facili abusi, legati al poter evitare gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’assunzione di un dipendente, il legislatore ha stabilito delle soglie inderogabili oltre le quali non èconsentito parlare di prestazioni occasionali ed èdunque indispensabile che fra committente e prestatore di lavoro si stabilisca un rapporto giuridico di altro genere.

Tipico, ad esempio, èfatturare per un importo inferiore, magari promettendo un piccolo sconto al cliente, oppure chiedere a terzi di emettere fatture per operazioni inesistenti (per gonfiare i costi).

Il fenomeno èdiffuso tanto fra le imprese di dimensioni minime quanto nelle società multinazionali, e puಠessere attuata sia utilizzando software appositi che tramite i tradizionalissimi appunti manuali, magari celati nel cassetto di casa.
Ma la cronaca giudiziaria narra anche di amici compiacenti coinvolti nel ruolo di depositari, o addirittura di posticce pareti in cartongesso dietro cui nascondere gli scheletri pi๠imbarazzanti.

Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.

Gli studi di settore per il 2008, secondo la normativa approvata lo scorso anno, sono stati approvati ed emanati nello scorso 31 dicembre.

Non cambiano le modalità tecniche di determinazione dell’imposta, perಠsi estende la platea dei soggetti passivi, tanto che oggi il soprannome “pornotax†appare poco fondato mentre sembra pi๠appropriato il termine tecnico usato dal legislatore, ossia “tassa eticaâ€.

I ricorrenti, infatti, erano eredi universali di un professionista scomparso improvvisamente diversi anni fa; essi hanno quindi provveduto a liquidare gli affari ancora pendenti del defunto e ad incassare in sua vece le relative parcelle.

E quando si parla di atti di mobbing, non si pensa certo alle belve della savana bensଠa quelle, spesso non meno aggressive, che sono presenti negli uffici dietro l’angolo.
Secondo lo schema precedente, era necessario riportare i dati riferiti ad ogni singolo giorno, indicando globalmente i corrispettivi incassati, nonchè specificando una per una le informazioni riferite ad ogni singola operazione documentata con fattura.


La stessa legge aveva demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di specificare nel dettaglio i dati da inviare e le modalità della trasmissione. Il direttore provvide con un atto emanato l’otto luglio del 2005, il quale ha regolato la materia in questi anni.