
Il Testo Unico sull’Imposta di Bollo (DPR 642/1972)stabilisce all’articolo 13 una regola generale: i documenti con i quali un soggetto dichiara di aver ricevuto un corrispettivo sono soggetti ad imposta quando l’ammontare del compenso – al lordo di eventuali ritenute – supera l’importo di 77,47 euro. Un esempio classico èquello delle ricevute rilasciate in seguito a prestazioni occasionali.












