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Contratto mini co.co.co

Collaborazione coordinata occasionale “Mini CO.CO.CO.” .

Con la circolare n. 1/2004, il Ministero del Lavoro, interpretando l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto anche una nuova forma di contratto, che data la sua particolare struttura èstato definito “mini co.co.co.”

Sostanzialmente questo rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa si definisce parasubordinato, pochèha la caratteristica di lavoro autonomo e subordinato.

La stipulazione di questo tipo di contratto prevede:




1) autonomia del lavoratore
2) il coordinamento del lavoratore col titolare dell’azienda (anche utilizzando i suoi strumenti di lavoro)
3) non superare i 30 gg lavorativi nell’anno solare (1/01-31/12)
4) non superare la soglia dei 5000 euro con lo stesso committente.

Il collaboratore coordinato occasionale deve iscriversi al fondo gestione separata Inps, presso la sede dell’ubicazione dell’azienda, attraverso un modulo prestampato e (i soggetti privi di tutela previdenziale) sono tenuti a versare un contributo pari a:

18,20% per redditi fino a 39.297 euro,

19,20% per redditi superiori e massimo fino a 85.478 Euro.

Tale contributo èa carico del committente per i 2/3 e del lavoratore per 1/3.

Queste aliquote comprendono lo 0,50% per indennità  a sostegno del reddito, quali maternità , malattia in caso di ricovero e assegno familiare.

L’iscrizione alla gestione separata verrà  fatta solo in occasione del primo rapporto di collaborazione e avrà  valenza per gli altri che ne seguiranno.

Alcuni lavoratori a rischio hanno l’obbligo di iscriversi all’Inail.