Home » Collaborazioni occasionali

Collaborazioni occasionali

La legge Biagi, oltre a delineare con chiarezza i confini della collaborazione coordinata e continuativa con la nuova tipologia del contratto a progetto, ha anche definito meglio un’altra fattispecie analoga e dai contorni prima indefiniti: le collaborazioni occasionali.

Per evitare facili abusi, legati al poter evitare gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’assunzione di un dipendente, il legislatore ha stabilito delle soglie inderogabili oltre le quali non èconsentito parlare di prestazioni occasionali ed èdunque indispensabile che fra committente e prestatore di lavoro si stabilisca un rapporto giuridico di altro genere.


In particolare, due sono i paletti: innanzitutto, nel corso dell’anno solare occorre che il collaboratore non presti la sua opera per pi๠di trenta giorni; in secondo luogo, serve che il compenso lordo (sempre su base annua) non superi la soglia di cinquemila euro.

Entrambi i limiti, perà², fanno riferimento al singolo committente: nulla vieta al collaboratore di prestare i suoi servizi a favore di pi๠committenti e che quindi, nel complesso, si superi uno o entrambi i paletti descritti.


In tutti i casi, èindispensabile che le prestazioni siano davvero occasionali, e non rientrino in un’attività  organizzata. L’avvocato che apre uno studio e che per il primo anno ha pochi clienti e attività  ridotta ècomunque un libero professionista a tutti gli effetti e non puಠapparire come lavoratore occasionale, anche se fossero rispettate le due soglie indicate.

àˆ infine da notare che quando un soggetto realizza diverse prestazioni occasionali nel corso dell’anno tali da superare nel totale dei compensi percepiti la quota di cinquemila euro, ètenuto ad iscriversi presso la Gestione Separata dell’INPS, e i committenti che si rivolgeranno a lui in una fase successiva dovranno versare i relativi contributi, in parte detraendoli al compenso dello stesso lavoratore occasionale.