Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.

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Concordato preventivo: giudizio di omologazione

Nell’articolo precedente, si sono descritti i meccanismi di raggiungimento del consenso nell’adunanza dei creditori. C’ perಠancora il caso pi๠complesso di cui riferire: quello in cui il piano di risanamento preveda la suddivisione dei creditori in classi, cui conseguano trattamenti differenziati (alla classe A il 100% di soddisfazione, alla classe B il 70% eccetera).

In questo caso ènecessario che sia consenziente la maggioranza dei creditori (calcolata non per numero bensଠper entità  dei crediti) all’interno di ogni singola classe: se questo non avviene, subentra il fallimento.

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