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Mancata tutela piccoli creditori

La legge di stabilità  2014 porta cattive notizie per quanto riguarda la tutela dei piccoli creditori. Pare infatti che tra le pagine del decreto che ora passa all’esame del Parlamento siano previste una serie di norme che renderanno ormai impossibile recuperare un credito di poche migliaia di euro.

Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

Snc: i rapporti con i terzi

Il diritto dei creditori societari di agire esecutivamente sui beni personali dei soci (sia pure dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale) non esaurisce la disciplina dei rapporti della società  in nome collettivo con i terzi.

Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società  (per cessione della quota o altri motivi) continuerà  a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.

Autonomia patrimoniale imperfetta delle Snc

La società  in nome collettivo, come ogni ente, gode di un suo patrimonio, distinto dai patrimoni personali dei singoli soci. L’autonomia patrimoniale della Snc, tuttavia, èimperfetta, poichè il confine fra patrimonio societario e patrimoni personali non èinvalicabile, al contrario di quanto avviene normalmente nelle società  di capitali.

Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.